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[1](Art. 121 testo unico 22 gennaio 1925, n. 432).

[2]Ai Comuni e ad altri Enti morali che si occupano della istruzione elementare e della sistemazione della casa della scuola possono essere concessi sussidi per la costruzione e per l'adattamento di locali scolastici, in sedi rurali, di non piu' che due aule con annessa gratuita abitazione per l'insegnante.

[3]Il sussidio viene concesso nella misura della meta' della spesa allo scopo suddetto sostenuta, e non mai in cifra superiore alle L. 50,000. Per la parte residua di spesa i Comuni possono ottenere mutui di favore.

[4]Nella parte straordinaria dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione e' stanziata, per la concessione dei sussidi di cui ai precedenti commi, la somma di L. 5,000,000 all'anno per 20 esercizi finanziari a datare dal 1924-1925.

Testo in vigore dal 23 aprile 1928 al 27 giugno 1930

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urn:nir:stato:regio.decreto:1928-02-05;577~art114 · fonte del testo

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