[1](Art. 1° R. decreto-legge 26 agosto 1926, n. 1794).

[2]Per provvedere al funzionamento delle scuole elementari nella provincia dell'Istria e' autorizzata la costruzione a cura del Ministero della pubblica istruzione di edifici scolastici, che saranno dati ai Comuni in uso con l'obbligo della custodia e manutenzione, secondo le norme vigenti per i locali scolastici.

[3]Negli edifici per le scuole rurali in localita' ove difettino case di abitazione civile, sara' obbligatoria anche la costruzione dell'alloggio per l'insegnante, il quale sara' tenuto al pagamento del canone, che verra' determinato dal Ministero della pubblica istruzione.

Testo vigente dal 23 aprile 1928

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:regio.decreto:1928-02-05;577~art245 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari