[1](Art. 114 testo unico 22 gennaio 1925, n. 432).

[2]Alla compilazione dei progetti e alla esecuzione delle opere nei piccoli Comuni, nelle frazioni e nelle borgate, potranno provvedere in luogo e per conto dei Comuni, oltre gli Enti statali autorizzati da leggi speciali, anche gli Enti delegati per la gestione di scuole non classificate, i quali si siano interessati della edilizia scolastica nelle zone loro assegnate.

[3]Qualora detti Enti si sostituiscano ai Comuni, i pagamenti dei contributi dello Stato si effettuano con l'intervento degli Enti stessi, su delega dei Comuni.

Testo vigente dal 23 aprile 1928

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urn:nir:stato:regio.decreto:1928-02-05;577~art108 · fonte del testo

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