[1]Abbandono o mancata riassunzione del servizio.

[2]II mobilitato per il servizio del lavoro che abbandona il servizio e ne rimane assente per oltre tre giorni, ovvero, essendo legittimamente assente, non si presenta, senza giusto motivo, nei tre giorni successivi a quello prefissogli, e' punito con la reclusione, fino a due anni.

[3]La stessa pena si applica al mobilitato per il servizio del lavoro comunque esentato, a tempo determinato o indeterminato, dal servizio militare, che abbandona servizio e ne rimane assente per oltre ventiquattro ore, ovvero, essendo legittimamente assente, non lo riprende, senza giusto motivo, entro ventiquattro ore dalla cessazione del motivo di assenza.

Testo vigente dal 18 gennaio 1943

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-10-31;1611~art26 · fonte del testo

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