Art. 91 — (Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 24, comma 1) Istanza per la sospensione dell'esecuzione

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La sospensione della esecuzione della pena e' concessa su istanza del condannato presentata al tribunale di sorveglianza del luogo in cui l'interessato risiede. All'istanza e' allegata ((, a pena di inammissibilita',)) certificazione rilasciata da un servizio pubblico per le tossicodipendenze attestante il tipo di programma terapeutico e socio-riabilitativo prescelto, l'indicazione della struttura, anche privata, ove il programma e' stato eseguito o e' in corso, le modalita' di realizzazione e l'eventuale completamento del programma. Se l'ordine di carcerazione non e' stato ancora emesso o eseguito, l'istanza e' presentata al pubblico ministero il quale, se non osta il limite di pena di cui al comma 1 dell'art. 90, sospende l'emissione o l'esecuzione fino alla decisione del tribunale di sorveglianza, al quale trasmette immediatamente gli atti. Il tribunale decide entro quarantacinque giorni dalla presentazione dell'istanza. Il disposto del comma 3 si applica anche quando l'istanza e' presentata dopo che l'ordine di carcerazione e' stato eseguito. In tal caso il pubblico ministero ordina la scarcerazione del condannato se non osta il limite di pena di cui al comma 1 dell'art. 90.

Testo in vigore dal 21 gennaio 2001 al 28 febbraio 2006

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 35/1998

    Questione inammissibile
    26 febbraio 1998

    Sono manifestamente inammissibili, per evidente difetto di attuale rilevanza nella fase di giudizio di cui l'autorità rimettente è investita, le questioni di legittimità costituzionale sollevate, in riferimento agli artt. 3, 13, 25, 101 e 102 Cost., nei confronti dell'art. 47, comma 4, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (sull'ordinamento penitenziario e l'esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), come sostituito dall'art. 11 della legge 10 ottobre 1986, n. 663, e dall'art. 91, commi 3 e 4, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (sulla disciplina degli stupefacenti), nella parte in cui, nel prevedere il potere-dovere del pubblico ministero, in seguito a presentazione, da parte del condannato, di istanza di affidamento al servizio sociale, prima della emissione o dell'esecuzione dell'ordine di carcerazione, di disporne, se non osti il limite di pena, la sospensione fino alla decisione del tribunale di sorveglianza sulla concessione o meno della misura alternativa, attribuiscono al pubblico ministero una competenza che dovrebbe invece ricomprendersi tra quelle spettanti al tribunale di sorveglianza. L'incidente di costituzionalità è stato infatti promosso, nei casi in questione - in sede di decisione su istanze di affidamento al servizio sociale, e dopo che i provvedimenti di sospensione degli ordini di carcerazione erano stati già adottati dal pubblico ministero - dal Tribunale di sorveglianza, che non è però chiamato, in tale sede, a fare applicazione delle norme impugnate. - Cfr., 'ex plurimis', O. nn. 485/1995. red.: S. Pomodoro

    Art. 47 Ordinamento penitenziario · Art. 11 Modifiche alla legge sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della liberta' · Art. 3 cost. · Art. 13 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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Citate insieme nelle massime

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La sospensione della esecuzione della pena e' concessa su istanza del condannato presentata al tribunale di sorveglianza del luogo in cui l'interessato risiede. All'istanza e' allegataaggiunto: , a pena di inammissibilita', certificazione rilasciata da un servizio pubblico per le tossicodipendenze attestante il tipo di …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1990-10-09;309~art91 · fonte del testo

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