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Le sostanze incluse nelle tabelle IV e V dell'articolo 14 possono essere vendute solo su presentazione di ricetta medica, che deve essere trattenuta dal farmacista, salvo quanto previsto dalla tabella n. 4 della Farmacopea ufficiale. Le sostanze incluse nella tabella VI dell'articolo 14 possono essere vendute solo su presentazione di ricetta medica. Chiunque viola le disposizioni contenute nei commi 1 e 2 e' punito con l'ammenda da lire cinquantamila a lire cinquecentomila. I prontuari farmaceutici del Servizio sanitario nazionale debbono presentare la connotazione con asterisco di tutte le specialita' e le confezioni contenenti le sostanze incluse nelle sei tabelle dell'articolo 14.

Testo in vigore dal 31 ottobre 1990 al 28 febbraio 2006

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1990-10-09;309~art71 · fonte del testo

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