Art. 63 — (Legge 22 dicembre 1975, n. 685, art. 63) Registro di lavorazione per gli enti e le imprese autorizzati alla fabbricazione di sostanze stupefacenti o psicotrope

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Gli enti o le imprese autorizzati alla fabbricazione di sostanze stupefacenti o psicotrope nonche' dei medicinali compresi nelle tabelle di cui all'articolo 14 tengono anche un registro di lavorazione, numerato e firmato in ogni pagina da un funzionario del Ministero della salute all'uopo delegato, nel quale sono iscritte le quantita' di materie prime poste in lavorazione, con indicazione della loro esatta denominazione e della data di entrata nel reparto di lavorazione, nonche' i prodotti ottenuti da ciascuna lavorazione. ((Tale registro e' conservato per dieci anni a far data dall'ultima registrazione)). 34 ((COMMA ABROGATO DALLA L. 15 MARZO 2010, N. 38)). Il registro di lavorazione deve essere conforme a modello predisposto dal Ministero della sanita' ed approvato con decreto del Ministro.

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Successivamente la Corte Costituzionale

34

Successivamente la Corte Costituzionale, con sentenza 12 - 25 febbraio 2014, n. 32 (in G.U. 1a s.s. 5/3/2014, n. 11), ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 4-vicies ter del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 272 (che ha disposto la modifica del comma 1 del presente articolo).

Testo in vigore dal 3 aprile 2010 al 21 maggio 2014

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

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Che cosa è cambiato dal 3 aprile 2010

Confronto con la versione in vigore dal 28 febbraio 2006 al 3 aprile 2010. 49 parole tolte, 18 parole aggiunte.

tolto: 1.Gli enti o le imprese autorizzati alla fabbricazione di sostanze stupefacenti o psicotrope nonche' … data di entrata nel reparto di lavorazione, nonche' i prodotti ottenuti da ciascuna lavorazione tolto: I registri devono essere conservati, da parte degli enti e delle imprese autorizzati alla fabbricazione, per la durata diaggiunto: . Tale registro e' conservato per dieci anni a tolto: datare dal giorno dell'ultima registrazione. Detto termine e' ridotto a cinque anni per le officine che impiegano sostanze stupefacenti o psicotrope; per i commercianti grossisti e per i farmacisti aggiunto: far data dall'ultima registrazione. COMMA ABROGATO DALLA L. 15 MARZO 2010, N. 38. Il registro di lavorazione deve essere conforme a modello predisposto dal Ministero della sanita' ed approvato con decreto del Ministro.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1990-10-09;309~art63 · fonte del testo

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