Art. 61 — Registro di entrata e di uscita per gli enti e le imprese autorizzati alla fabbricazione di sostanze stupefacenti o psicotrope

Nel registro di entrata e uscita degli enti e delle imprese autorizzati alla fabbricazione di sostanze stupefacenti o psicotrope, comprese nelle tabelle I, II, III, IV e V di cui all'articolo 12, deve essere annotata ciascuna operazione di entrata e di uscita o di passaggio in lavorazione. Nelle registrazioni relative alle operazioni di uscita o di passaggio in lavorazione deve risultare anche il numero della operazione con la quale la sostanza, che ne e' oggetto, fu registrata in entrata. La sostanza ottenuta dal processo lavorativo, anche mediante sintesi, deve essere registrata in entrata con le indicazioni che consentono il collegamento con i dati contenuti nel registro di lavorazione. Le variazioni quantitative delle giacenze di ogni sostanza devono essere contabilizzate, in apposita colonna da intestare alla sostanza stessa, in corrispondenza della registrazione concernente l'operazione da cui sono state determinate. 2a

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Corte Costituzionale

2a

La Corte Costituzionale, con sentenza 28 gennaio-22 febbraio 1983, n. 31 (in G.U. 1a s.s. 02/03/1983, n. 60) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale della presente legge nelle parti concernenti le attribuzioni delle regioni, in cui, relativamente all'ambito territoriale del Trentino-Alto Adige, non statuisce che dette attribuzioni spettano alle province di Trento e Bolzano.

Testo vigente dal 3 marzo 1983

Norme correlate

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Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

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Che cosa è cambiato dal 3 marzo 1983

Confronto con la versione in vigore dal 30 dicembre 1975 al 3 marzo 1983.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Corte Costituzionale

    La Corte Costituzionale, con sentenza 28 gennaio-22 febbraio 1983, n. 31 (in G.U. 1a s.s. 02/03/1983, n. 60) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale della presente legge nelle parti concernenti le attribuzioni delle regioni, in cui, relativamente all'ambito territoriale del Trentino-Alto Adige, non statuisce che dette attribuzioni spettano alle province di Trento e Bolzano.

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Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1975-12-22;685~art61 · fonte del testo

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