Art. 63 — (Legge 22 dicembre 1975, n. 685, art. 63) Registro di lavorazione per gli enti e le imprese autorizzati alla fabbricazione di sostanze stupefacenti o psicotrope

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Gli enti o le imprese autorizzati alla fabbricazione di sostanze stupefacenti o psicotrope comprese nelle tabelle I, II, III, IV, e V di cui all'articolo 14 devono tenere anche un registro di lavorazione, numerato e firmato in ogni pagina da un funzionario del Ministero della sanita' all'uopo delegato, nel quale devono essere iscritte le quantita' di materie prime poste in lavorazione, con indicazione della loro esatta denominazione e della data di entrata nel reparto di lavorazione, nonche' i prodotti ottenuti da ciascuna lavorazione. I registri devono essere conservati, da parte degli enti e delle imprese autorizzati alla fabbricazione, per la durata di dieci anni a datare dal giorno dell'ultima registrazione. Detto termine e' ridotto a cinque anni per le officine che impiegano sostanze stupefacenti o psicotrope; per i commercianti grossisti e per i farmacisti. Il registro di lavorazione deve essere conforme a modello predisposto dal Ministero della sanita' ed approvato con decreto del Ministro.

Testo in vigore dal 31 ottobre 1990 al 28 febbraio 2006

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