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[1]1. E' vietato introdurre, installare o comunque utilizzare abusivamente nei luoghi di pubblico spettacolo, dispositivi od apparati che consentono la registrazione, la riproduzione, la trasmissione o comunque la fissazione su supporto audio, video od audiovideo, in tutto od in parte, delle opere dell'ingegno che vengono ivi realizzate o diffuse.

[2]2. Il concessionario od il direttore del luogo di pubblico spettacolo deve dare avviso del divieto di cui al primo comma mediante affissione, all'interno del luogo ove avviene la rappresentazione, di un numero idoneo di cartelli che risultino ben visibili a tutto il pubblico.

[3]3. Restano comunque ferme le norme poste a tutela dei diritti di autore, in conformita' alle leggi speciali che regolamentano la materia.

Testo in vigore dal 22 aprile 2006 al 13 agosto 2019

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urn:nir:stato:regio.decreto:1931-06-18;773~art85bis · fonte del testo

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