Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 26 giugno 1931 al 6 maggio 1998. Leggi il testo vigente →

[1](Art. 73 T. U. 1926).

[2]Chiunque fabbrica, anche senza carattere di continuita' e senza scopo di speculazione commerciale, pellicole cinematografiche deve darne preventivo avviso scritto al questore che ne rilascia ricevuta, attestando della eseguita iscrizione del fabbricante in apposito registro.

[3]L'iscrizione deve essere rinnovata ogni anno.

[4]Lo stesso obbligo ha chi intende introdurre nel territorio dello Stato o esportare o fare comunque commercio di pellicole cinematografiche.

Testo in vigore dal 26 giugno 1931 al 6 maggio 1998

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:regio.decreto:1931-06-18;773~art75 · fonte del testo

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