Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 26 giugno 1931 al 29 aprile 1962. Leggi il testo vigente →

[1]La concessione della licenza prevista dall'art. 68, per quanto concerne le produzioni teatrali, e' subordinata al deposito presso il questore di un esemplare della produzione, che si intende rappresentare munito del provvedimento ministeriale di approvazione.

[2]Il prefetto puo', per locali circostanze, vietare la rappresentazione di qualunque produzione teatrale, anche se abbia avuta l'approvazione del Ministero dell'interno.

[3]L'autorita' locale di pubblica sicurezza puo' sospendere la rappresentazione di qualunque produzione, che, per locali circostanze, dia luogo a disordini.

[4]Della sospensione deve subito essere dato avviso al prefetto ed al Ministero.

Testo in vigore dal 26 giugno 1931 al 29 aprile 1962

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:regio.decreto:1931-06-18;773~art74 · fonte del testo

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