Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 26 giugno 1931 al 11 aprile 1935. Leggi il testo vigente →

[1]Non possono darsi o recitarsi in pubblico opere, drammi o ogni altra produzione teatrale che siano, dal Ministero dell'interno, a cui devono essere comunicati per l'approvazione, ritenuti contrari all'ordine pubblico, alla morale o ai buoni costumi.

[2]Il Ministero puo' sentire il parere di una commissione composta dal Capo della Polizia, che la convoca e la presiede, dall'avvocato generale presso la Corte di appello di Roma, da un rappresentante del Partito Nazionale Fascista, dal Capo della Divisione Polizia amministrativa, e da un rappresentante del Sindacato Nazionale Fascista autori e scrittori.

[3]Nel caso di assenza o di impedimento di alcuno dei componenti questi sono sostituiti da chi ne fa le veci.

Testo in vigore dal 26 giugno 1931 al 11 aprile 1935

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:regio.decreto:1931-06-18;773~art73 · fonte del testo

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