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[1](Art. 54 T. U. 1926).
[2]Gli esercenti fabbriche, depositi o rivendite di esplodenti di qualsiasi specie sono obbligati a tenere un registro delle operazioni giornaliere, in cui saranno indicate le generalita' delle persone con le quali le operazioni stesse sono compiute. ((I rivenditori di materie esplodenti devono altresi' comunicare mensilmente all'ufficio di polizia competente per territorio le generalita' delle persone e delle ditte che hanno acquistato munizioni ed esplosivi, la specie, i contrassegni e la quantita' delle munizioni e degli esplosivi venduti e gli estremi dei titoli abilitativi all'acquisto esibiti dagli interessati)).55
[3]Tale registro deve essere esibito a ogni richiesta degli ufficiali od agenti di pubblica sicurezza.
[4]E' vietato vendere o in qualsiasi altro modo cedere materie esplodenti di qualsiasi genere a privati che non siano muniti di permesso di porto d'armi ovvero di nulla osta rilasciato dal questore. Il nulla osta non puo' essere rilasciato a minori; ha la validita' di un mese ed e' esente da ogni tributo. La domanda e' redatta in carta libera.20
[5]Il questore puo' subordinare il rilascio del nulla osta di cui al comma precedente, alla presentazione di certificato del medico provinciale, o dell'ufficiale sanitario o di un medico militare, dal quale risulti che il richiedente non e' affetto da malattie mentali oppure da vizi che ne diminuiscono, anche temporaneamente, la capacita' di intendere e di volere.20
[6]Il contravventore e' punito con l'arresto da tre mesi ad un anno e con l'ammenda non inferiore a lire cinquantamila.20
[7]L'acquirente o cessionario di materie esplodenti in violazione delle norme del presente articolo e' punito con l'arresto sino a sei mesi e con l'ammenda sino a lire cinquantamila.20
Gli interventi su questo articolo(2)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Il D.L. 22 novembre 1956, n. 1274, convertito con modificazioni dalla L. 22 dicembre 1956, n. 1452 ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che "Le disposizioni degli articoli 1 e 3 del presente decreto-legge si applicano anche nel caso di cessione tra privati, salvo l'obbligo per il cedente di darne avviso all'autorita' di pubblica sicurezza ai sensi dell'art. 58, primo comma, del regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635".
D.L. 8 giugno 1992, n. 306, convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 1992, n. 356
55Il D.L. 8 giugno 1992, n. 306, convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 1992, n. 356 ha disposto (con l'art. 12, comma 11) che la presente modifica ha effetto dal primo giorno del mese successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
Testo in vigore dal 8 agosto 1992 al 12 febbraio 1997
