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[1](Art. 54 T. U. 1926).
[2]Gli esercenti fabbriche, depositi o rivendite di esplodenti di qualsiasi specie sono obbligati a tenere un registro delle operazioni giornaliere, in cui saranno indicate le generalita' delle persone con le quali le operazioni stesse sono compiute.
[3]Tale registro deve essere esibito a ogni richiesta degli ufficiali od agenti di pubblica sicurezza.
[4]E' vietato di vendere esplodenti di qualsiasi specie a un minore o a persona che appaia affetta da malattia di mente e a chi non comprovi la propria identita' mediante esibizione della carta di identita' o del permesso di porto d'armi.
[5]Il contravventore e' punito con l'arresto fino a tre mesi e con l'ammenda da cinquecento a mille lire.
Testo in vigore dal 26 giugno 1931 al 6 gennaio 1957
