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[1](Art. 54 T. U. 1926).

[2]Gli esercenti fabbriche, depositi o rivendite di esplodenti di qualsiasi specie sono obbligati a tenere un registro delle operazioni giornaliere, in cui saranno indicate le generalita' delle persone con le quali le operazioni stesse sono compiute.

[3]Tale registro deve essere esibito a ogni richiesta degli ufficiali od agenti di pubblica sicurezza.

[4]E' vietato di vendere esplodenti di qualsiasi specie a un minore o a persona che appaia affetta da malattia di mente e a chi non comprovi la propria identita' mediante esibizione della carta di identita' o del permesso di porto d'armi.

[5]Il contravventore e' punito con l'arresto fino a tre mesi e con l'ammenda da cinquecento a mille lire.

Testo in vigore dal 26 giugno 1931 al 6 gennaio 1957

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Corte costituzionale

L’articolo non è mai stato in discussione davanti alla Corte: è servito da metro per giudicarne altri.

  • Ordinanza n. 299/1983

    Parametro
    5 ottobre 1983

    dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 25, terzo comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110, sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Tribunale di Bassano del Grappa con sentenza del 2 luglio 1981. Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il…

    Art. 3 cost. · Art. 25 Norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi · Art. 55 Testo unico di pubblica sicurezza · Art. 23 Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:regio.decreto:1931-06-18;773~art55 · fonte del testo

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