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[1]1. ((Fatte salve le previsioni di cui agli articoli 01, comma 1, lettera p), e 1, comma 11, della legge 9 luglio 1990, n. 185, come modificata dal decreto legislativo 22 giugno 2012, n. 105, per esercitare l'attivita' di intermediario di cui all'articolo 1-bis, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 527, nel settore delle armi, e' richiesta una apposita licenza rilasciata dal questore, che ha una validita' di 3 anni. Si applicano in quanto compatibili le disposizioni anche regolamentari previste per la licenza di cui all'articolo 31. La licenza non e' necessaria per i rappresentanti in possesso di mandato delle parti interessate. Del mandato e' data comunicazione alla questura competente per territorio)).

[2]2. ((Ogni operatore autorizzato deve comunicare, l'ultimo giorno del mese, all'autorita' che ha rilasciato la licenza un resoconto dettagliato delle singole operazioni effettuate nel corso dello stesso mese. Il resoconto puo' essere trasmesso anche all'indirizzo di posta elettronica certificata della medesima autorita'.))

[3]3. La mancata comunicazione puo' comportare, in caso di prima violazione, la sospensione e, in caso di recidiva, la sospensione o la revoca della licenza.

[4]4. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 29 SETTEMBRE 2013, N. 121)).

Testo in vigore dal 5 novembre 2013 al 14 settembre 2018

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 5 novembre 2013

Confronto con la versione in vigore dal 1 luglio 2011 al 5 novembre 2013. 21 parole tolte, 112 parole aggiunte in 3 capoversi.

1. tolto: Per aggiunto: Fatte salve le previsioni di cui agli articoli 01, comma 1, lettera p), e 1, comma 11, della legge 9 luglio 1990, n. 185, come modificata dal decreto legislativo 22 giugno 2012, n. 105, per esercitare l'attivita' di intermediario di cui all'articolo 1-bis, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 30 dicembre 1992aggiunto: , n. 527, nel settore delle armiaggiunto: , e' richiesta una apposita licenza rilasciata dal tolto: Prefetto aggiunto: questore, che ha una validita' di 3 anni. aggiunto: Si applicano in quanto compatibili le disposizioni anche regolamentari previste per la licenza di cui all'articolo 31. La licenza non e' necessaria per i rappresentanti in possesso di mandato delle parti interessate. Del mandato e' data comunicazione alla questura competente per territorio.

2. Ogni operatore autorizzato deve comunicareaggiunto: , l'ultimo giorno del mese, all'autorita' che ha rilasciato la licenzatolto: , anche mediante un sistema informatizzato, ogni anno, un aggiunto: un resoconto dettagliato delle singole operazioni effettuate aggiunto: nel corso dello stesso mese. Il resoconto puo' essere trasmesso anche all'indirizzo di posta elettronica certificata della medesima autorita'.

4. tolto: Le modalita' di attuazione del presente articolo sono definite nel regolamento aggiunto: COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 29 SETTEMBRE 2013, N. 121.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1931-06-18;773~art31bis · fonte del testo

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