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[1]1. Per esercitare l'attivita' di intermediario di cui all'articolo 1-bis, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 527, nel settore delle armi e' richiesta una apposita licenza rilasciata dal Prefetto, che ha una validita' di 3 anni.

[2]2. Ogni operatore autorizzato deve comunicare all'autorita' che ha rilasciato la licenza, anche mediante un sistema informatizzato, ogni anno, un resoconto dettagliato delle singole operazioni effettuate

[3]3. La mancata comunicazione puo' comportare, in caso di prima violazione, la sospensione e, in caso di recidiva, la sospensione o la revoca della licenza.

[4]4. Le modalita' di attuazione del presente articolo sono definite nel regolamento.

Testo in vigore dal 1 luglio 2011 al 5 novembre 2013

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:regio.decreto:1931-06-18;773~art31bis · fonte del testo

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