Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 31 maggio 1995 al 5 maggio 2001. Leggi il testo vigente →

[1]1. Quando e' accertata una violazione prevista dall'art. 17-bis, commi 1 e 2, e dall'art. 221-bis il pubblico ufficiale che vi ha proceduto, fermo restando l'obbligo del rapporto previsto dall'art. 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, ne riferisce per iscritto, senza ritardo, all'autorita' competente al rilascio dell'autorizzazione o, qualora il fatto non concerna attivita' soggette ad autorizzazione, al questore.

[2]2. Nei casi in cui e' avvenuta la contestazione immediata della violazione, e' sufficiente, ai fini del comma 1, la trasmissione del relativo verbale. ((Copia del verbale o del rapporto e' consegnata o notificata all'interessato)).

[3]((3. Entro cinque giorni dalla ricezione della comunicazione del pubblico ufficiale, l'autorita' di cui al comma 1 ordina, con provvedimento motivato, la cessazione dell'attivita' condotta in difetto di autorizzazione ovvero, in caso di violazione delle prescrizioni, la sospensione dell'attivita' autorizzata per il tempo occorrente ad uniformarsi alle prescrizioni violate e comunque per un periodo non inferiore a 24 ore e non superiore a 3 mesi. L'ordine di sospensione e' revocato quando l'interessato dimostra di aver ottemperato alle prescrizioni. Fermo restando quanto previsto al comma 4 e salvo che la violazione riguardi prescrizioni a tutela della pubblica incolumita' o dell'igiene, l'ordine di sospensione relativo ad attivita' ricettive comunque esercitate e' disposto trascorsi trenta giorni dalla contestazione della violazione)).

[4]4. Quando ricorrono le circostanze previste dall'art. 100, la cessazione dell'attivita' non autorizzata e' ordinata immediatamente dal questore.

[5]5. Chiunque non osserva i provvedimenti previsti dai commi 3 e 4, legalmente dati dall'autorita', e' punito ai sensi dell'art. 650 del codice penale. 58

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.Lgs. 13 luglio 1994, n. 480

58

Il D.Lgs. 13 luglio 1994, n. 480 ha disposto (con l'art. 14, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto legislativo si applicano anche alle violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in vigore determinata dall'art. 15, salvo che il relativo procedimento penale sia stato definito".

Testo in vigore dal 31 maggio 1995 al 5 maggio 2001

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 31 maggio 1995

Confronto con la versione in vigore dal 5 agosto 1994 al 31 maggio 1995. 7 parole tolte, 88 parole aggiunte in 2 capoversi.

2. Nei casi in cui e' avvenuta la contestazione immediata della violazione, e' sufficiente, ai fini del comma 1, la trasmissione del relativo verbale. aggiunto: Copia del verbale o del rapporto e' consegnata o notificata all'interessato.

3. Entro cinque giorni dalla ricezione della comunicazione del pubblico ufficiale, l'autorita' tolto: indicata aggiunto: di cui al comma 1 ordinaaggiunto: , con provvedimento motivatoaggiunto: , la cessazione dell'attivita' condotta in difetto di autorizzazione ovvero, in caso di violazione delle prescrizioni, la sospensionetolto: , aggiunto: dell'attivita' autorizzata per il tempo occorrente ad uniformarsi alle prescrizioni violate e comunque per un periodo non tolto: superiore a tre mesi, dell'attivita' autorizzata aggiunto: inferiore a 24 ore e non superiore a 3 mesi. L'ordine di sospensione e' revocato quando l'interessato dimostra di aver ottemperato alle prescrizioni. Fermo restando quanto previsto al comma 4 e salvo che la violazione riguardi prescrizioni a tutela della pubblica incolumita' o dell'igiene, l'ordine di sospensione relativo ad attivita' ricettive comunque esercitate e' disposto trascorsi trenta giorni dalla contestazione della violazione.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1931-06-18;773~art17ter · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari