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[1](Art. 162 T. U. 1926).
[2]I cancellieri delle Preture, dei Tribunali e delle Corti di Appello hanno l'obbligo di trasmettere ogni quindici giorni il dispositivo delle sentenze di condanne irrevocabili a pene detentive, al questore della provincia in cui il condannato ha la residenza o l'ultima dimora.
Testo in vigore dal 26 giugno 1931 al 5 ottobre 2018
