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[1](Art. 145 T. U. 1926).
[2]L'autorita' di pubblica sicurezza ha facolta' di invitare, in ogni tempo, lo straniero ad esibire i documenti di identificazione di cui e' provvisto, e a dare contezza di se'.
[3]Qualora siavi motivo di dubitare della identita' personale dello straniero, questi puo' essere sottoposto a rilievi segnaletici.
Testo in vigore dal 26 giugno 1931 al 2 settembre 1998
