Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 26 giugno 1931 al 2 settembre 1998. Leggi il testo vigente →

[1](Art. 145 T. U. 1926).

[2]L'autorita' di pubblica sicurezza ha facolta' di invitare, in ogni tempo, lo straniero ad esibire i documenti di identificazione di cui e' provvisto, e a dare contezza di se'.

[3]Qualora siavi motivo di dubitare della identita' personale dello straniero, questi puo' essere sottoposto a rilievi segnaletici.

Testo in vigore dal 26 giugno 1931 al 2 settembre 1998

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:regio.decreto:1931-06-18;773~art144 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari