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[1](Art. 131 T. U. 1926).
[2]I direttori di stabilimenti, i capi officina, gli impresari, i proprietari di cave e gli esercenti di esse devono trasmettere all'autorita' locale di pubblica sicurezza l'elenco dei loro operai, entro cinque giorni dall'assunzione, col nome, cognome, eta' e Comune di origine, e comunicare, nei primi cinque giorni di ogni mese, le variazioni verificatesi.
[3]I direttori, capi officina, impresari, proprietari ed esercenti predetti non possono assumere operai sforniti della carta di identita'.
Testo in vigore dal 26 giugno 1931 al 5 agosto 1994
