Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 26 giugno 1931 al 12 maggio 1934. Leggi il testo vigente →

[1](Art. 99 T. U. 1926).

[2]E' vietato di adibire il locale di un pubblico esercizio a ufficio di collocamento o di pagamento delle mercedi agli operai.

[3]Negli esercizi di vendita al minuto di bevande alcooliche non possono essere impiegati minori degli anni 18, fatta eccezione per le persone di famiglia dell'esercente.

[4]I prefetti possono vietare, per ragioni di moralita' o di ordine pubblico, l'impiego negli esercizi predetti di donne anche maggiori degli anni 18.

Testo in vigore dal 26 giugno 1931 al 12 maggio 1934

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Norme correlate

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urn:nir:stato:regio.decreto:1931-06-18;773~art101 · fonte del testo

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