Art. 12 — Art. 2 e 3 legge 6 agosto 1876, n. 2361, Serie 2ª

[1]La immissione nei Depositi franchi di merci escluse dal regolamento, si considera quale contrabbando.

[2]Ai contravventori delle disposizioni del regolamento predetto, sono applicabili le pene stabilite dalla vigente legge doganale.

[3]Qualora in un Deposito franco siansi constatati inconvenienti gravi o frodi, sara' in facolta' del Governo di stabilire con Reale decreto quelle maggiori discipline e cautele, sia temporanee o permanenti, che saranno necessarie a tutelare gli interessi dell'Erario.

[4]Visto, d'ordine di Sua Maesta' il Re d'Italia,

[5]Imperatore d'Etiopia

[6]Il Ministro per le finanze:

[7]Di Revel.

Testo vigente dal 13 giugno 1938

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:regio.decreto:1938-03-17;726~art12 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari