Art. 5 — Art. 1 legge 6 agosto 1893, n. 457
Le disposizioni dalle quali, nel titolo XVI del libro primo del Codice di commercio, sono regolate le fedi di deposito e le note di pegno su la merce custodita nei Magazzini generali, sono applicabili anche alle merci custodite sotto il diverso regime doganale nei Depositi franchi.
Testo vigente dal 13 giugno 1938
