Art. 1 — Art. 1 e 4 legge 6 agosto 1876, n. 3261, Serie 2ª

[1]Il Governo, con decreti Reali, e' autorizzato a concedere a persone giuridiche ed a privati, l'istituzione di Depositi franchi nelle principali citta' marittime del Regno, purche' la domanda sia accompagnata da parere favorevole del Consiglio provinciale delle Corporazioni e del Comune, nella cui circoscrizione il Deposito franco si intende istituire.

[2]Tale concessione non potra' farsi quando i locali, che si intendono destinare a Deposito franco, non presentino garanzia contro ogni possibile frode.

[3]La spesa occorrente per la costruzione e l'adattamento dei fabbricati di cui sopra, e quella eventualmente necessaria per la rigorosa vigilanza del recinto franco rimarranno a carico delle persone giuridiche e dei privati che avranno fatto richiesta della istituzione.

Testo vigente dal 13 giugno 1938

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:regio.decreto:1938-03-17;726~art1 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari