Corte costituzionale

Sentenza n. 35/1964

Questione dichiarata infondata · depositata il 19/05/1964 · relatore Francesco Paolo Bonifacio

Norme in gioco

applicata al caso

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 34

della legge 25 giugno 1865, n. 2359, e dell'art. 33 del R.D. 11

dicembre 1933, n. 1775, promossi con due ordinanze emesse il 18 luglio

1963 dal Tribunale di Reggio Emilia nei procedimenti civili vertenti

tra Bertani Giuseppe e Margherita e la S.p.a. "Edisonvolta" e tra

Borzacchi Lucia e Rosa, Viappiani Maria e la S. p. a. "Edisonvolta",

iscritte ai nn. 169 e 170 del Registro ordinanze 1963 e pubblicate

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, n. 268 del 12 ottobre 1963.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri e gli atti di costituzione in giudizio di Bertani Giuseppe e

Margherita, di Borzacchi Lucia e Rosa e di Viappiani Maria;

udita nell'udienza pubblica del 4 marzo 1964 la relazione del

Giudice Francesco Paolo Bonifacio;

udito il sostituto avvocato generale dello Stato Stefano Varvesi,

per il Presidente del Consiglio dei Ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Con ordinanza del 18 luglio 1963, emessa nel procedimento civile

instaurato dai signori Margherita e Giuseppe Bertani contro la S. p. a.

"Edisonvolta" ed avente ad oggetto la determinazione dell'indennità

spettante agli attori in conseguenza del decreto n. 39765 del 25

ottobre 1962 col quale il Prefetto di Reggio Emilia aveva disposto

l'imposizione di una servitù di elettrodotto su un fondo di loro

proprietà, il Tribunale di Reggio Emilia, in accoglimento di una

eccezione proposta dai Bertani, ha sollevato, ritenendola non

manifestamente infondata, la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 34 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, e dell'art. 33 del

R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775, in riferimento agli artt. 24, primo e

secondo comma, e 113, primo e secondo comma, della Costituzione.

Nell'ordinanza il Tribunale ha ritenuto che le predette disposizioni,

sancendo il principio che "lo stato di consistenza del Genio civile ha

valore di perizia giudiziale", menomano il potere discrezionale del

giudice di stabilire se debba nominarsi un consulente tecnico e di

nominare il consulente ritenuto più idoneo; violano il diritto di

difesa delle parti alle quali viene preclusa la possibilità di

tutelare i loro diritti coi mezzi offerti dal Codice di procedura

civile e, in definitiva, fanno dipendere l'esito del giudizio dalla

statuizione di un organo amministrativo così come, in un caso analogo,

disponeva l'art. 10 della legge 23 maggio 1950, n. 253, dichiarato

costituzionalmente illegittimo da questa Corte con sentenza n. 70 del

1961.

La medesima questione è stata sollevata anche con altra ordinanza

emessa in pari data dallo stesso Tribunale nel procedimento civile

instaurato da Rosa e Lucia Borzacchi e Maria Viappiani contro la S. p.

a. "Edisonvolta".

Le due ordinanze sono state ritualmente notificate alle parti in

data 13-19 agosto 1963 ed al Presidente del Consiglio dei Ministri in

data 19 agosto 1963, comunicate ai Presidenti delle due Camere del

Parlamento in data 13 agosto 1963 e pubblicate nella Gazzetta

Ufficiale, n. 268 del 12 ottobre 1963.

Nel presente giudizio si sono costituite, ad eccezione della S. p.

a. "Edisonvolta", tutte le parti private, rappresentate e difese dagli

avv. Franco Mariani ed Ettore Campanini, ed è intervenuto il

Presidente del Consiglio dei Ministri rappresentato e difeso

dall'Avvocato generale dello Stato.

Nei rispettivi atti di costituzione, depositati il 31 ottobre 1963

e di identico contenuto, le parti private hanno ribadito i motivi

enunciati nelle ordinanze di rimessione ed hanno aggiunto che le

disposizioni impugnate non assicurano il contraddittorio nella fase di

formazione della perizia, giacché gli interessati non possono

intervenire personalmente alle operazioni di valutazione del Genio

civile né nominare un consulente tecnico perché vi assista; e, nel

successivo procedimento innanzi all'autorità giudiziaria, non hanno la

possibilità di difendersi sul punto decisivo della causa.

Negli atti di intervento depositati il 7 settembre 1963

l'Avvocatura generale dello Stato ha illustrato le norme, e la loro

ratio, che disciplinano l'esproprio nella parte relativa alla procedura

predisposta, in caso di mancata accettazione della somma offerta, per

la determinazione dell'indennità provvisoria e preventiva, ha

sottolineato il significato della efficacia di perizia giudiziaria

riconosciuta dalla legge alla perizia preventiva, sia essa eseguita,

secondo i vari casi, dai periti nominati dal Tribunale, dal Genio

civile o dai tecnici dell'Amministrazione, ed ha contestato la

esattezza dell'interpretazione che delle norme in esame ha dato il

Tribunale. Il procedimento innanzi all'autorità giudiziaria, infatti,

è regolato dalle comuni norme di procedura e la perizia preventiva non

limita in alcun modo i normali poteri del giudice, né nelle

determinazioni relative ai mezzi di prova né nella eventuale nomina di

altri consulenti tecnici, sicché lo stesso diritto di difesa delle

parti risulta pienamente garantito. L'Avvocatura osserva, infine, che

nessuna analogia è dato riscontrare fra il caso in esame e quello

deciso con sentenza n. 70 del 1961 di questa Corte: l'art. 10, n. 1,

primo comma, della legge 23 maggio 1950, n. 253, dichiarato

costituzionalmente illegittimo, conferiva all'accertamento del Genio

civile il valore di atto istruttorio del procedimento giudiziario;

laddove nel caso oggi sottoposto alla Corte la perizia con la quale si

determina in via provvisoria l'indennità è un atto che, inserito nel

procedimento di espropriazione, è esclusivamente amministrativo e non

comporta alcuna limitazione dei poteri che al giudice competono nel

successivo procedimento civile, nel quale, perciò, il diritto di

difesa delle parti trova la sua normale e piena tutela.

All'udienza pubblica del 4 marzo 1964 l'Avvocatura dello Stato si

è riportata alle osservazioni svolte negli atti di costituzione. Considerato in diritto :

1. - Le due cause, trattate congiuntamente nell'udienza pubblica,

hanno identità di oggetto e vengono pertanto riunite e decise con

unica sentenza.

2. - Il dispositivo delle due ordinanze di rinvio fa testuale

riferimento, oltre che all'art. 34 della legge 25 giugno 1865, n. 2359,

all'intero art. 33 del R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775, ma dalla

motivazione si ricava con certezza che la questione di legittimità

costituzionale, per quanto attiene a quest'ultima disposizione, è

circoscritta al comma terzo che demanda al Genio civile o, se i lavori

debbano essere eseguiti da un'amministrazione statale, all'ufficio

tecnico di questa il compito di compilare lo stato di consistenza dei

fondi e di determinare la somma da depositarsi a titolo di indennità

di espropriazione.

3. - Il Tribunale e le parti private costituite pervengono alla

conclusione che l'esito del giudizio vien fatto dipendere dalla

statuizione di un organo amministrativo in quanto partono dal

presupposto che le norme in esame sottraggono al giudice ogni potere

istruttorio e, di conseguenza, costituiscono ostacolo allo esplicarsi

del diritto di difesa costituzionalmente garantito. Ma la Corte ritiene

che questa interpretazione sia inesatta e non possa essere condivisa.

Giova in primo luogo osservare che le operazioni demandate alla

competenza del Genio civile si inseriscono nel procedimento

amministrativo di espropriazione e vengono compiute, perciò, quando

non è ancora sorto alcun rapporto processuale fra espropriante ed

espropriato. E sotto questo profilo, come esattamente ha rilevato

l'Avvocatura dello Stato, nessuna differenza è possibile riscontrare

fra la norma contenuta nella legge sulle espropriazioni per pubblica

utilità, che affida al Tribunale la nomina del perito o dei periti che

devono procedere alla stima dei beni (art. 32), e le disposizioni

speciali che per particolari tipi di espropriazione conferiscono lo

stesso compito ad uffici amministrativi: nell'uno e nell'altro caso,

infatti, si tratta sempre di attività meramente amministrativa, posta

in essere prima dell'emissione del decreto di espropriazione e, quindi,

prima che possa essere investita l'autorità giudiziaria. Nessun

rilievo costituzionale ha pertanto la circostanza che per gli impianti

elettrici, in forza del terzo comma dell'art. 33 del R.D. 11 dicembre

1933, n. 1775, la stima dei beni venga demandata al Genio civile o, se

i lavori debbano essere eseguiti da un'amministrazione statale,

all'ufficio tecnico di questa.

Per quanto poi concerne l'influenza che la stima così determinata

spiega sull'eventuale successivo procedimento civile, non è dubbio che

in forza del generico rinvio contenuto nel quarto comma del citato art.

33 sia applicabile l'art. 34 della citata legge n. 2359 del 1865 e che,

di conseguenza, a quella stima vadano riconosciuti gli effetti di una

perizia giudiziaria: ma ciò non significa affatto che essa vincoli

l'autorità giudiziaria fino al punto da precludere all'espropriato la

difesa del diritto di cui assume la violazione e da escludere il

sindacato giurisdizionale. L'opposta conclusione non trova conforto

nell'esegesi delle norme in esame ed è nettamente esclusa dalla

costante interpretazione che di essa hanno data la dottrina e la

giurisprudenza. La legge sulle espropriazioni dispone, infatti, che nei

trenta giorni successivi alla notifica del decreto di esproprio i

proprietari interessati possono proporre avanti l'autorità giudiziaria

le loro istanze contro la stima fatta dai periti (art. 51): e, dunque,

è la stessa legge che prevede come oggetto del giudizio l'impugnativa

della perizia, senza dettare né espressamente né implicitamente

limiti al normale potere di apprezzamento, di istruttoria e di

decisione dell'autorità giudiziaria. Né siffatti limiti si ricavano

dalla circostanza che in forza del citato art. 34 alla stima vengono

riconosciuti, come si è detto, gli effetti della perizia giudiziaria,

giacché secondo la costante interpretazione giurisprudenziale il

giudice conserva gli stessi poteri che gli competono nei confronti di

qualsiasi perizia, compreso quello (art. 196 del Cod. proc. civ.) di

ordinare il rinnovo delle operazioni e di affidarlo al consulente che

ritenga più idoneo, con apprezzamento così ampio da esser ritenuto

incensurabile in Cassazione.

Da quanto si è detto emergono nettissime le differenze fra il caso

in esame e quello deciso da questa Corte con sentenza n. 70 del 1961,

che dichiarò costituzionalmente illegittimo l'art. 10, n. 1, della

legge 23 maggio 1950, n. 253. Questa norma demandava infatti al Genio

civile un accertamento che vincolava il giudice nel merito, ne limitava

il potere riducendolo ad un mero controllo di legittimità, gli

impediva di nominare un nuovo e diverso consulente tecnico e di

ricavare da altre fonti il suo convincimento: conseguenze che la

disciplina dettata dalle norme ora impugnate certamente non comporta.

E poiché, in definitiva, le parti nel far valere le loro ragioni

innanzi all'autorità giudiziaria non incontrano altri limiti che

quelli derivanti dalle regole del processo civile, è da escludere,

conformemente alle enunciazioni contenute nella sentenza n. 63 del 7

maggio 1963 di questa Corte, che le disposizioni legislative oggetto

del presente giudizio violino il diritto di difesa, ovvero escludano o

limitino la tutela giurisdizionale contro gli atti della pubblica

Amministrazione;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i due giudizi, dichiara non fondata la questione di

legittimità costituzionale dell'art. 34 della legge 25 giugno 1865, n.

2359, contenente la "disciplina delle espropriazioni forzate per

pubblica utilità", e dello art. 33, comma terzo, del R.D. 11 dicembre

1933, n. 1775, contenente il "testo unico delle leggi sulle acque e

sugli impianti elettrici", in riferimento agli artt. 24, primo e

secondo comma, e 113, primo e secondo comma, della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 12 maggio 1964.

GASPARE AMBROSINI - GIUSEPPE CASTELLI

AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - NICOLA

JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - ANTONIO

MANCA - ALDO SANDULLI - GIUSEPPE

BRANCA - MICHELE FRAGALI - COSTANTINO

MORTATI - GIUSEPPE CHIARELLI -

GIUSEPPE VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA

BENEDETTI - FRANCESCO PAOLO

BONIFACIO.

ECLI:IT:COST:1964:35 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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