Corte costituzionale

Ordinanza n. 447/1991

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 09/12/1991 · relatore Renato Granata

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 12, commi primo

e secondo, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636 (Riforma del

contenzioso tributario) e del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (T.U.

delle imposte sui redditi) promosso con ordinanza emessa l'11 marzo

1991 dalla Commissione tributaria di primo grado di Verbania sul

ricorso proposto da Battaglia Gianfranca contro Intendenza di Finanza

di Novara iscritta al n. 407 del registro ordinanze 1991 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 23, prima serie

speciale, dell'anno 1991;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 20 novembre 1991 il Giudice

relatore Renato Granata;

Ritenuto che la Commissione tributaria di Verbania - nel giudizio

promosso da Battaglia Gianfranca ed avente ad oggetto l'impugnativa

del mancato rimborso della somma di 30.000 per IRPEF per l'anno 1989

avendo ella praticato l'obiezione fiscale versando l'importo di

30.000 al Movimento non violento - sollevava, con ordinanza del 10

ottobre 1990, questione incidentale di legittimità costituzionale

dell'art. 12, 1° e 2° comma, d.P.R. 26 ottobre 1972 n.636 (Riforma

del contenzioso tributario) in riferimento agli artt. 3, 97, 1°

comma, 101, 2° comma, 108, 2° co., Cost. nella parte in cui prevede

un meccanismo di determinazione dei compensi dei componenti delle

commissioni tributarie tale per cui - ove una parte, come nel caso di

specie, proponga eccezione di illegittimità costituzionale della

norma da applicare - il compenso stesso è erogato in caso di rigetto

dell'eccezione stessa (e di decisione nel merito) e non già nel caso

di accoglimento dell'eccezione con conseguente sospetta lesione, in

particolare, del principio di indipendenza del giudice;

che con la medesima ordinanza, in accoglimento dell'eccezione

della parte ricorrente, la Commissione rimettente ha sollevato

altresì - in riferimento agli artt. 2, 11, 13, 19 e 21 Cost. -

questione incidentale di legittimità costituzionale delle norme del

d.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 (T.U. delle imposte sui redditi) nella

parte in cui "obbligano il contribuente a versare quella parte di

imposta che certamente verrà utilizzata per costruire e conservare

armi omicide e criminose", questione ritenuta non manifestamente

infondata "considerata l'assoluta mancanza di pronunce sulla materia

della Corte costituzionale";

che è intervenuta l'Avvocatura di Stato in rappresentanza del

Presidente del Consiglio dei Ministri, sostenendo la manifesta

inammissibilità della prima questione come già ritenuto da questa

Corte con ordinanza n.326 del 1987; ha poi chiesto che anche la

seconda questione sollevata venga dichiarata inammissibile sia per

non essersi la Commissione previamente pronunciata sull'eccezione di

incompetenza territoriale sollevata dall'Intendenza di finanza

costituitasi nel giudizio a quo, sia per l'assoluta genericità dei

termini in cui essa è formulata;

Considerato che la prima questione, avente ad oggetto l'art. 12, 1

e 2 comma, d.P.R. 26 ottobre 1972 n.636, è già stata dichiarata

manifestamente inammissibile da questa Corte con ordinanza n.326 del

1987 e che la Commissione tributaria rimettente non allega alcun

nuovo profilo di valutazione;

che la seconda questione, avente ad oggetto le norme del d.P.R.

22 dicembre 1986 n. 917, - ancorché ammissibile sotto il profilo che

la Corte non è tenuta a verificare l'esattezza, o meno, delle

ragioni che hanno indotto la Commissione rimettente a non spogliarsi

della controversia in accoglimento dell'eccezione di incompetenza

territoriale sollevata da una delle parti in causa sull'implicito

presupposto della ritenuta sua competenza territoriale - è però

sotto altri profili inammissibile sia perché nell'ordinanza non

risulta di quale somma la contribuente ricorrente chieda il rimborso

(se quella presuntivamente versata all'Amministrazione finanziaria

ovvero quella asseritamente elargita al Movimento non violento), sia

perché il dubbio di legittimità costituzionale della questione -

per essere fondato essenzialmente sulla ritenuta mancanza di

precedenti pronunce di questa Corte - è privo di motivazione in

ordine ai parametri che si assumono violati;

Visti gli artt. 26 della legge 11 marzo 1953 n. 87 e 9 delle Norme

integrative per i giudizi innanzi alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara manifestamente inammissibili le questioni di legittimità

costituzionale dell'art. 12, 1 e 2 comma, d.P.R.

26 ottobre 1972 n.636 (Riforma del contenzioso tributario), in

riferimento agli artt. 3, 97, 1 comma, 101, 2 comma, 108, 2 co.,

Cost., e del d.P.R. 22 dicembre 1986 n.917 (T.U. delle imposte sui

redditi), in riferimento agli artt. 2, 11, 13, 19 e 21 Cost.,

sollevate dalla Commissione tributaria di Verbania con l'ordinanza in

epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 2 dicembre 1991.

Il Presidente: CORASANITI

Il redattore: GRANATA

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 9 dicembre 1991.

Il cancelliere: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1991:447 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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