Art. 58 t.u.i.r. — Plusvalenze

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(( Per le plusvalenze derivanti da cessione delle aziende, le disposizioni del comma 4 dell'articolo 86 non si applicano quando e' richiesta la tassazione separata a norma del comma 2 dell'articolo 17. Il trasferimento di azienda per causa di morte o per atto gratuito non costituisce realizzo di plusvalenze dell'azienda stessa; l'azienda e' assunta ai medesimi valori fiscalmente riconosciuti nei confronti del dante causa. I criteri di cui al periodo precedente si applicano anche qualora, a seguito dello scioglimento, entro cinque anni dall'apertura della successione, della societa' esistente tra gli eredi, la predetta azienda resti acquisita da uno solo di essi. Le plusvalenze di cui all'articolo 87 non concorrono alla formazione del reddito imponibile in quanto esenti limitatamente al 60 per cento del loro ammontare. 3. Le plusvalenze dei beni relativi all'impresa concorrono a formare il reddito anche se i beni vengono destinati al consumo personale o familiare dell'imprenditore o a finalita' estranee all'esercizio dell'impresa.)) 115

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

115

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 2, comma 4 del D.Lgs. 12 dicembre 2003, n. 344, il riferimento al presente articolo, da parte di norme vigenti alla data di entrata in vigore di cui al medesimo decreto, si intende alle corrispondenti disposizioni contenute negli articoli 91, comma 1, lettere a) e b) e 56, comma 3, lettere a) e b).

Testo in vigore dal 1 gennaio 2004 al 1 maggio 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

12 versioni dal 1986

1986oggi
  1. dal 1 gennaio 2027in arrivoabrogato
  2. 28 marzo 2026 — 1 gennaio 2027in vigoreper 7 mesi
  3. 1 gennaio 2026 — 28 marzo 2026per 3 mesi
  4. 7 ottobre 2015 — 1 gennaio 2026per 10 anni
  5. 17 settembre 2011 — 7 ottobre 2015per 4 anni
  6. 1 maggio 2008 — 17 settembre 2011per 3 anni
  7. 1 gennaio 2004 — 1 maggio 2008per 4 anni
  8. 15 gennaio 2000 — 1 gennaio 2004per 4 anni
  9. 1 luglio 1998 — 15 gennaio 2000per un anno
  10. 18 maggio 1996 — 1 luglio 1998per 2 anni
  11. 1 marzo 1988 — 18 maggio 1996per 8 anni
  12. 31 dicembre 1986 — 1 marzo 1988testo originarioper un anno

Che cosa è cambiato dal 1 gennaio 2004

Confronto con la versione in vigore dal 15 gennaio 2000 al 1 gennaio 2004. 71 parole tolte, 144 parole aggiunte in 5 capoversi.

tolto: Non concorrono alla formazione del reddito:

tolto: a) i proventi dei cespiti che fruiscono di esenzione dall'imposta;

tolto: b) i proventi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva;

tolto: c) le indennita' per la cessazione di rapporti di agenzia delle persone fisiche;

tolto: d) le plusvalenze, le indennita' e gli altri redditi indicati alle lettere da g) a n) del comma 1 dell'articolo 16, quando neaggiunto: Per le plusvalenze derivanti da cessione delle aziende, le disposizioni del comma 4 dell'articolo 86 non si applicano quando e' richiesta la tassazione separata a norma del comma 2 tolto: dello stesso articolo aggiunto: dell'articolo 17. Il trasferimento di azienda per causa di morte o per atto gratuito non costituisce realizzo di plusvalenze dell'azienda stessa; l'azienda e' assunta ai medesimi valori fiscalmente riconosciuti nei confronti del dante causa. I criteri di cui al periodo precedente si applicano anche qualora, a seguito dello scioglimento, entro cinque anni dall'apertura della successione, della societa' esistente tra gli eredi, la predetta azienda resti acquisita da uno solo di essi. Le plusvalenze di cui all'articolo 87 non concorrono alla formazione del reddito imponibile in quanto esenti limitatamente al 60 per cento del loro ammontare. 3. Le plusvalenze dei beni relativi all'impresa concorrono a formare il reddito anche se i beni vengono destinati al consumo personale o familiare dell'imprenditore o a finalita' estranee all'esercizio dell'impresa.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Ai sensi di quanto disposto dall'art. 2, comma 4 del D.Lgs. 12 dicembre 2003, n. 344, il riferimento al presente articolo, da parte di norme vigenti alla data di entrata in vigore di cui al medesimo decreto, si intende alle corrispondenti disposizioni contenute negli articoli 91, comma 1, lettere a) e b) e 56, comma 3, lettere a) e b).

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1986-12-22;917~art58 · fonte del testo

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