[1](articolo 58 decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; articolo 1, comma 64, secondo periodo, legge 28 dicembre 2015, n. 208)

[2]1. Per le plusvalenze derivanti da cessione delle aziende, le disposizioni dell'articolo 95, comma 4, non si applicano quando e' richiesta la tassazione separata a norma dell'articolo 19, comma 2. Il trasferimento di azienda per causa di morte o per atto gratuito non costituisce realizzo di plusvalenze dell'azienda stessa; l'azienda e' assunta ai medesimi valori fiscalmente riconosciuti nei confronti del dante causa. I criteri di cui al secondo periodo si applicano anche qualora, a seguito dello scioglimento, entro cinque anni dall'apertura della successione, della societa' esistente tra gli eredi, la predetta azienda resti acquisita da uno solo di essi. 2. Le plusvalenze di cui all'articolo 96 non concorrono alla formazione del reddito imponibile in quanto esenti limitatamente al 41,86 per cento del loro ammontare. 3. Le plusvalenze dei beni relativi all'impresa concorrono a formare il reddito anche se i beni vengono destinati al consumo personale o familiare dell'imprenditore o a finalita' estranee all'esercizio dell'impresa. 4. La rideterminazione della percentuale di cui al comma 2 non si applica ai soggetti di cui all'articolo 5.

Testo vigente dal 3 luglio 2026

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2026-06-19;117~art69 · fonte del testo

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