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Non si considerano produttive di reddito di fabbricati le costruzioni o porzioni di costruzioni rurali, e relative pertinenze, appartenenti al possessore o all'affittuario dei terreni cui servono e destinate:

  • a)all'abitazione delle persone addette alla manuale coltivazione della terra, alla custodia dei fondi, del bestiame e degli edifici rurali e alla vigilanza dei lavoratori agricoli, nonche' dei familiari conviventi a loro carico;
  • b)al ricovero degli animali di cui alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 29 e di quelli occorrenti per la coltivazione;
  • c)alla custodia delle macchine, degli attrezzi e delle scorte occorrenti per la coltivazione;
  • d)alla protezione delle piante, alla conservazione dei prodotti agricoli e alle attivita' di manipolazione e trasformazione di cui alla lettera c) del comma 2 dell'articolo 29.

Testo in vigore dal 31 dicembre 1986 al 29 giugno 1990

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