Art. 39 t.u.i.r.
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 31 dicembre 1986 al 29 giugno 1990. Leggi il testo vigente →
Non si considerano produttive di reddito di fabbricati le costruzioni o porzioni di costruzioni rurali, e relative pertinenze, appartenenti al possessore o all'affittuario dei terreni cui servono e destinate:
- a)all'abitazione delle persone addette alla manuale coltivazione della terra, alla custodia dei fondi, del bestiame e degli edifici rurali e alla vigilanza dei lavoratori agricoli, nonche' dei familiari conviventi a loro carico;
- b)al ricovero degli animali di cui alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 29 e di quelli occorrenti per la coltivazione;
- c)alla custodia delle macchine, degli attrezzi e delle scorte occorrenti per la coltivazione;
- d)alla protezione delle piante, alla conservazione dei prodotti agricoli e alle attivita' di manipolazione e trasformazione di cui alla lettera c) del comma 2 dell'articolo 29.
Testo in vigore dal 31 dicembre 1986 al 29 giugno 1990
