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Le spese e gli altri componenti negativi relativi ai mezzi di trasporto a motore indicati nel presente articolo, utilizzati nell'esercizio di imprese, arti e professioni, ai fini della determinazione dei relativi redditi sono deducibili ((solo se rientranti in una delle fattispecie previste nelle successive lettere a), b) e b-bis))):

  • a)per l'intero ammontare relativamente:
  • 1)agli aeromobili da turismo, alle navi e imbarcazioni da diporto, alle autovetture ed autocaravan, di cui alle lettere a) e m) del comma 1 dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, ai ciclomotori e motocicli destinati ad essere utilizzati esclusivamente come beni strumentali nell'attivita' propria dell'impresa;
  • 2)ai veicoli adibiti ad uso pubblico ((...));
  • b)((nella misura dell'80 per cento relativamente alle autovetture ed autocaravan, di cui alle predette lettere dell'articolo 54 del citato decreto legislativo n. 285 del 1992, ai ciclomotori e motocicli utilizzati da soggetti esercenti attivita' di agenzia o di rappresentanza di commercio in modo diverso da quello indicato alla lettera a), numero 1))). Nel caso di esercizio di arti e professioni in forma individuale, la deducibilita' e' ammessa, ((nella misura del 25 per cento)), limitatamente ad un solo veicolo; se l'attivita' e' svolta da societa' semplici e da associazioni di cui all'articolo 5, la deducibilita' e' consentita soltanto per un veicolo per ogni socio o associato. Non si tiene conto: della parte del costo di acquisizione che eccede lire 35 milioni per le autovetture e gli autocaravan, lire 8 milioni per i motocicli, lire 4 milioni per i ciclomotori; dell'ammontare dei canoni proporzionalmente corrispondente al costo di detti veicoli che eccede i limiti indicati, se i beni medesimi sono utilizzati in locazione finanziaria; dell'ammontare dei costi di locazione e di noleggio che eccede lire 7 milioni per le autovetture e gli autocaravan, lire 1,5 milioni per i motocicli, lire ottocentomila per i ciclomotori. Nel caso di esercizio delle predette attivita' svolte da societa' semplici e associazioni di cui al citato articolo 5, i suddetti limiti sono riferiti a ciascun socio o associato. I limiti predetti, che con riferimento al valore dei contratti di locazione anche finanziaria o di noleggio vanno ragguagliati ad anno, possono essere variati, tenendo anche conto delle variazioni dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati verificatesi nell'anno precedente, con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Il predetto limite di 35 milioni di lire per le autovetture e' elevato a 50 milioni di lire per gli autoveicoli utilizzati da agenti o rappresentanti di commercio. Ai fini della determinazione del reddito d'impresa, le plusvalenze e le minusvalenze patrimoniali rilevano nella stessa proporzione esistente tra l'ammontare dell'ammortamento fiscalmente dedotto e quello complessivamente effettuato. Ai fini della applicazione del comma 7 dell'articolo 67, il costo dei beni di cui al comma 1, lettera b), si assume nei limiti rilevanti ai fini della deduzione delle relative quote di ammortamento

Testo in vigore dal 29 novembre 2006 al 18 agosto 2007

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 29 novembre 2006

Confronto con la versione in vigore dal 1 gennaio 2004 al 29 novembre 2006. 51 parole tolte, 35 parole aggiunte in 3 capoversi.

… di imprese, arti e professioni, ai fini della determinazione dei relativi redditi sono deducibili tolto: secondo i seguenti criteri aggiunto: solo se rientranti in una delle fattispecie previste nelle successive lettere a), b) e b-bis):

2) ai veicoli adibiti ad uso pubblico tolto: o dati in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo d'impostaaggiunto: ...;

b) nella misura tolto: del 50 aggiunto: dell'80 per cento relativamente alle autovetture ed autocaravan, di cui alle tolto: citate aggiunto: predette lettere dell'articolo 54 del citato decreto legislativo n. 285 del 1992, ai ciclomotori e motocicli tolto: il cui utilizzo e' aggiunto: utilizzati da soggetti esercenti attivita' di agenzia o di rappresentanza di commercio in modo diverso da quello indicato alla lettera a), numero 1). tolto: Tale percentuale e' elevata all'80 per cento per i veicoli utilizzati dai soggetti esercenti attivita' di agenzia o di rappresentanza di commercio. Nel caso di esercizio di arti e professioni in forma individuale, la deducibilita' e' ammessa, nella tolto: suddetta misura del 50 aggiunto: misura del 25 per cento, limitatamente ad un solo veicolo; se l'attivita' e' svolta da societa' …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1986-12-22;917~art164 · fonte del testo

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