Art. 158 t.u.i.r. — Plusvalenze e minusvalenze

Nel caso di cessione a titolo oneroso di una o piu' navi relativamente alle quali e' efficace l'opzione di cui all'articolo 155, l'imponibile determinato ai sensi dell'articolo 156 comprende anche la plusvalenza o minusvalenza realizzata ((. Tuttavia, qualora la cessione abbia ad oggetto un'unita' gia' in proprieta' dell'utilizzatore in un periodo d'imposta precedente a quello nel quale e' esercitata l'opzione per l'applicazione del presente regime, all'imponibile determinato ai sensi dell'articolo 156 deve essere aggiunto un ammontare pari al minore importo tra la plusvalenza latente, data dalla differenza tra il valore normale della nave e il costo non ammortizzato della stessa rilevati nell'ultimo giorno dell'esercizio precedente a quello in cui l'opzione e' esercitata, e la plusvalenza realizzata ai sensi dell'articolo 86, e, comunque, non inferiore alla plusvalenza latente diminuita dei redditi relativi alla nave oggetto di cessione determinati ai sensi del presente capo in ciascun periodo d'imposta di efficacia dell'opzione fino a concorrenza della stessa plusvalenza latente. Ai fini della determinazione della plusvalenza realizzata ai sensi dell'articolo 86, il costo non ammortizzato e' determinato secondo i valori fiscali individuati sulla base delle disposizioni vigenti in assenza dell'esercizio dell'opzione di cui all'articolo 155)). 177 Nel caso in cui nel periodo d'imposta precedente quello di prima applicazione del regime di determinazione dell'imponibile previsto dalla presente sezione, al reddito prodotto dalla nave ceduta si rendeva applicabile l'agevolazione di cui all'articolo 145, comma 66, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, ((l'importo determinato ai sensi del comma 1, secondo periodo, e' aggiunto)) all'imponibile limitatamente al 20 per cento del suo ammontare. 177 Nel caso in cui le navi cedute costituiscano un complesso aziendale, per l'applicazione del comma 1 e' necessario che tali navi rappresentino l'80 per cento del valore dell'azienda al lordo dei debiti finanziari. 177

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 7 luglio 2016, n. 122

177

La L. 7 luglio 2016, n. 122 ha disposto (con l'art. 24, comma 3) che le modifiche di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo si applicano con riferimento alle opzioni esercitate a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge medesima; a tale fine non rilevano i rinnovi delle opzioni esercitate nei periodi d'imposta precedenti a quello in corso alla data di entrata in vigore della citata L. 122/2016. Ha inoltre disposto (con l'art. 24, comma 5) che "Per le opzioni esercitate nei periodi d'imposta precedenti a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, si applicano le disposizioni dell'articolo 158 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della presente legge".

Testo vigente dal 23 luglio 2016 · abrogato dal 1 gennaio 2027 →

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 23 luglio 2016

Confronto con la versione in vigore dal 1 gennaio 2004 al 23 luglio 2016. 43 parole tolte, 133 parole aggiunte.

… 155, l'imponibile determinato ai sensi dell'articolo 156 comprende anche la plusvalenza o minusvalenza realizzatatolto: ; tuttaviaaggiunto: . Tuttavia, qualora la cessione abbia aggiunto: ad oggetto un'unita' gia' in proprieta' dell'utilizzatore in un periodo d'imposta precedente a quello tolto: di prima applicazione aggiunto: nel quale e' esercitata l'opzione per l'applicazione del presente regime, all'imponibile determinato ai sensi dell'articolo 156 tolto: dovra' aggiungersi la aggiunto: deve essere aggiunto un ammontare pari al minore importo tra la plusvalenza latente, data dalla differenza tra il tolto: corrispettivo conseguito, al netto degli oneri di diretta imputazione, ed aggiunto: valore normale della nave e il costo non ammortizzato tolto: dell'ultimo esercizio antecedente a quello di prima applicazione del regime di determinazione dell'imponibile previsto dalla presente sezione aggiunto: della stessa rilevati nell'ultimo giorno dell'esercizio precedente a quello in cui l'opzione e' esercitata, e la plusvalenza realizzata ai sensi dell'articolo 86, e, comunque, non inferiore alla plusvalenza latente diminuita dei redditi relativi alla nave oggetto di cessione determinati ai sensi del presente capo in ciascun periodo d'imposta di efficacia dell'opzione fino a concorrenza della stessa plusvalenza latente. Ai fini della determinazione della plusvalenza realizzata ai sensi dell'articolo 86, il costo non ammortizzato e' determinato secondo i valori fiscali individuati sulla base delle disposizioni vigenti in assenza dell'esercizio dell'opzione di cui all'articolo 155. Nel caso in cui nel periodo d'imposta precedente quello di prima applicazione del … l'agevolazione di cui all'articolo 145, comma 66, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, tolto: la differenza di cui al comma precedente e' aggiunta aggiunto: l'importo determinato ai sensi del comma 1, secondo periodo, e' aggiunto all'imponibile limitatamente al 20 per cento del suo ammontare. Nel caso in cui …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 7 luglio 2016, n. 122

    La L. 7 luglio 2016, n. 122 ha disposto (con l'art. 24, comma 3) che le modifiche di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo si applicano con riferimento alle opzioni esercitate a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge medesima; a tale fine non rilevano i rinnovi delle opzioni esercitate nei periodi d'imposta precedenti a quello in corso alla data di entrata in vigore della citata L. 122/2016. Ha inoltre disposto (con l'art. 24, comma 5) che "Per le opzioni esercitate nei periodi d'imposta precedenti a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, si applicano le disposizioni dell'articolo 158 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della presente legge".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1986-12-22;917~art158 · fonte del testo

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