[1]e minusvalenze (articolo 158 decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917)

[2]1. Nel caso di cessione a titolo oneroso di una o piu' navi relativamente alle quali e' efficace l'opzione di cui all'articolo 290, l'imponibile determinato ai sensi dell'articolo 291 comprende anche la plusvalenza o minusvalenza realizzata. Tuttavia, qualora la cessione abbia a oggetto un'unita' gia' in proprieta' dell'utilizzatore in un periodo d'imposta precedente a quello nel quale e' esercitata l'opzione per l'applicazione del presente regime, all'imponibile determinato ai sensi dell'articolo 291 deve essere aggiunto un ammontare pari al minore importo tra la plusvalenza latente, data dalla differenza tra il valore normale della nave e il costo non ammortizzato della stessa rilevati nell'ultimo giorno dell'esercizio precedente a quello in cui l'opzione e' esercitata, e la plusvalenza realizzata ai sensi dell'articolo 95, e, comunque, non inferiore alla plusvalenza latente diminuita dei redditi relativi alla nave oggetto di cessione determinati ai sensi del presente capo in ciascun periodo d'imposta di efficacia dell'opzione fino a concorrenza della stessa plusvalenza latente. Ai fini della determinazione della plusvalenza realizzata ai sensi dell'articolo 95, il costo non ammortizzato e' determinato secondo i valori fiscali individuati sulla base delle disposizioni vigenti in assenza dell'esercizio dell'opzione di cui all'articolo 290. 2. Nel caso in cui nel periodo d'imposta precedente quello di prima applicazione del regime di determinazione dell'imponibile previsto dal presente capo, al reddito prodotto dalla nave ceduta si rendeva applicabile l'agevolazione di cui all'articolo 145, comma 66, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, l'importo determinato ai sensi del comma 1, secondo periodo, e' aggiunto all'imponibile limitatamente al 20 per cento del suo ammontare. 3. Nel caso in cui le navi cedute costituiscano un complesso aziendale, per l'applicazione del comma 1 e' necessario che tali navi rappresentino l'80 per cento del valore dell'azienda al lordo dei debiti finanziari.

Testo vigente dal 3 luglio 2026

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2026-06-19;117~art294 · fonte del testo

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