Art. 130 t.u.i.r. — Soggetti ammessi alla determinazione della unica base imponibile per il gruppo di imprese non residenti

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Ai fini delle imposte sui redditi le societa' civili esistenti alla data di entrata in vigore del codice civile, di cui all'articolo 204, commi primo e secondo, del regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, sono equiparate alle societa' in nome collettivo o alle societa' semplici secondo che abbiano o non abbiano per oggetto l'esercizio di attivita' commerciali. Alle societa' civili costituite in forma di societa' per azioni, di cui al terzo comma del predetto articolo 204, si applicano le disposizioni del presente testo unico relative a questo tipo di societa'.

Testo in vigore dal 31 dicembre 1986 al 1 gennaio 2004

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1986-12-22;917~art130 · fonte del testo

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