Art. 66 — Legge 18 novembre 1923, n. 2444, art. 68 e 105-bis

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 21 febbraio 1925 al 16 dicembre 2010. Leggi il testo vigente →

[1]Alle ore 7 antimeridiane della domenica il presidente riprende le operazioni elettorali, procedendo all'estrazione a sorte delle cinque cifre che nell'ordine stesso in cui sono estratte concorreranno a formare il bollo di cui all'articolo 45. Indi imprime il bollo stesso a tergo di ciascuna ((busta)) giusta la indicazione a stampa, riponendole tutte nella stessa urna.

[2]Le operazioni di cui sopra debbono essere esaurite per le 9 antimeridiane, dopo di che il presidente dichiara aperta la votazione.1

[3]Uno dei membri dell'ufficio od il rappresentante di una lista di candidati, che conosca personalmente l'elettore, ne attesta la identita', apponendo la propria firma accanto al nome dell'elettore, nella apposita colonna, sulla lista elettorale autenticata dalla Commissione elettorale provinciale. 1

[4]Se nessuno dei membri dell'ufficio o dei rappresentanti delle liste dei candidati puo' accertare sotto la sua responsabilita' l'identita' dell'elettore, questi puo' presentare un altro elettore della circoscrizione noto all'ufficio, che attesti della sua identita'. Il presidente avverte l'elettore che, se afferma il falso, sara' punito con le pene stabilite dall'articolo 117. 1

[5]Si deve presumere noto all'ufficio qualunque elettore che sia stato gia' ammesso a votare.

[6]L'elettore che attesta della identita' deve mettere la sua firma nell'apposita colonna della lista elettorale, di cui sopra.

[7]In caso di dissenso sull'accertamento dell'identita' degli elettori, decide il presidente a norma dell'art. 75.

[8]Deve inoltre essere ammesso a votare l'elettore che si presenti fornito di libretto o tessera di riconoscimento rilasciati da una pubblica amministrazione governativa, purche' siano muniti di fotografia. In tal caso, accanto al nome dell'elettore, nella suddetta colonna di identificazione, sara' indicato il numero del libretto o della tessera, e l'autorita' che li ha rilasciati.

[9]Gli elettori compresi nell'elenco, di cui il penultimo comma dell'art. 17, sono ammessi a votare quando ritornino in patria e facciano constare all'ufficio elettorale la loro identita' personale. Nel processo verbale e' presa nota speciale di ogni elettore inscritto nell'elenco degli emigrati, che viene ammesso alla votazione, nonche' del nome della persona che attesta la sua identita', o del numero del libretto o della tessera di riconoscimento, indicati nel comma precedente o nell'articolo seguente, e della autorita' che li ha rilasciati.

[10]Gli emigrati che rimpatriano per le elezioni, hanno diritto al trasporto ferroviario gratuito dalla stazione di confine al Comune In cui votano e viceversa.

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 15 febbraio 1925, n. 122

1

La L. 15 febbraio 1925, n. 122 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che nel primo e secondo comma la parola scheda e' sostituita dalla parola busta e che le parole rappresentanti di liste sono sostituite dalle parole rappresentanti di candidati.

Testo in vigore dal 21 febbraio 1925 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 21 febbraio 1925

Confronto con la versione in vigore dal 7 gennaio 1924 al 21 febbraio 1925. 1 parola tolta, 1 parola aggiunta.

… bollo di cui all'articolo 45. Indi imprime il bollo stesso a tergo di ciascuna tolto: scheda aggiunto: busta giusta la indicazione a stampa, riponendole tutte nella stessa urna.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 15 febbraio 1925, n. 122

    La L. 15 febbraio 1925, n. 122 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che nel primo e secondo comma la parola scheda e' sostituita dalla parola busta e che le parole rappresentanti di liste sono sostituite dalle parole rappresentanti di candidati.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1923-12-13;2694~art66 · fonte del testo

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