Art. 17 — T. U. 1919, art. 17
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
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2 versioni dal 1924
Confronto con la versione in vigore dal 7 gennaio 1924 al 16 dicembre 2010. 306 parole tolte, 10 parole aggiunte in 8 capoversi.
tolto: Nel primo elenco si propone la inscrizione di coloro, i quali hanno diritto di essere elettori nella circoscrizione, sia che abbiano ad essere inscritti d'ufficio a norma dell'art. 7, sia che abbiano presentata domanda documentata a termine degli articoli 11 e 12. Per questi ultimi la Commissione chiede al presidente del Tribunale il certificato, di cui al secondo comma dell'art. 9.
tolto: La Commissione non puo' proporre l'inscrizione di alcuno se non ha i documenti necessari a comprovare i suoi requisiti per essere elettore nella circoscrizione.
tolto: Accanto a ciascun nome si deve apporre un'annotazione, che indichi i documenti per i quali la inscrizione e' proposta, e se per domanda dell'interessato o di ufficio.
tolto: Nel secondo elenco la Commissione propone, sia dietro domanda o reclamo, sia d'ufficio, e sempre in base a sentenze passate in giudicato o ad altri documenti, la cancellazione dei morti, di coloro, che hanno perduto le qualita' richieste per essere elettore, e di coloro che hanno rinunciato alla inscrizione nelle liste del Comune a norma dell'art. 12.
tolto: Ciascun nome nel secondo elenco deve avere un'annotazione, che indichi i motivi e i documenti, pei quali la cancellazione e' proposta, e se per domanda, reclamo o di ufficio.
tolto: Nel terzo elenco sono segnati i nomi di coloro, le cui domande di inscrizione non sono accolte, con l'indicazione dei motivi del diniego.
tolto: Nel quarto elenco sono segnati i nomi degli elettori, che risultino emigrati in via permanente all'estero. Si considerano emigrati in via permanente coloro che, recandosi all'estero a scopo di lavoro, hanno ottenuto il relativo passaporto per l'estero con l'esenzione dalla tassa, e coloro che risultino, anche per semplice notorieta', emigrati all'estero, a scopo di lavoro, da almeno due anni.
tolto: Nel quinto elenco sono segnati i nomi di coloro, che si trovano nelle condizioni di cui all'art. 3, salvo quanto dispone l'ultimo comma dello stesso articolo.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:regio.decreto:1923-12-13;2694~art17 · fonte del testo
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