Art. 67 — T. U. 1926, art. 61

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[1]Non possono essere ammessi ad entrare nella sala della elezione se non gli elettori che presentino, ogni volta, il certificato di inscrizione alla sezione rispettiva di cui all'articolo 43, nonche' i deputati designati.

[2]Essi non possono entrare armati nella sala della elezione.

Testo in vigore dal 8 settembre 1928 al 9 maggio 2025

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:regio.decreto:1928-09-02;1993~art67 · fonte del testo

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