Art. 19 — T. U. 1926, art. 17
Provvedimento abrogato dalla l. 7 aprile 2025, n. 56.
Abrogato dal 9 maggio 2025
Provvedimento abrogato dalla l. 7 aprile 2025, n. 56.
Abrogato dal 9 maggio 2025
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2 versioni dal 1928
Confronto con la versione in vigore dal 8 settembre 1928 al 9 maggio 2025. 283 parole tolte, 9 parole aggiunte in 8 capoversi.
tolto: Nel primo elenco si propone la inscrizione di coloro, i quali hanno diritto di essere elettori sia che abbiano ad essere inscritti d'ufficio a norma dell'articolo 10, sia che abbiano presentata domanda documentata a termine degli articoli 15 e 16.
tolto: Per questi ultimi il podesta' chiede al cancelliere capo del tribunale il certificato, di cui al secondo comma dell'art. 12.
tolto: Il podesta' non puo' proporre l'inscrizione di alcuno se non ha i documenti necessari a comprovare i suoi requisiti per essere elettore nel comune.
tolto: Accanto a ciascun nome si deve apporre un'annotazione che indichi i titoli e documenti per i quali la inscrizione e' proposta, e se per domanda dell'interessato o di ufficio.
tolto: Nel secondo elenco il podesta' propone, sia dietro domanda o reclamo, sia d'ufficio, la cancellazione dei morti, e, sempre in base a sentenze passate in giudicato o ad altri documenti, la cancellazione di coloro che hanno perduto le qualita' richieste per essere elettore e di coloro che hanno rinunciato alla iscrizione nelle liste del comune a norma dell'art. 16.
tolto: Ciascun nome nel secondo elenco deve avere un'annotazione, che indichi i motivi e i documenti, pei quali la cancellazione e' proposta, e se per domanda, reclamo o di ufficio.
tolto: Nel terzo elenco sono segnati i nomi degli elettori, che risultino emigrati in via permanente all'estero con la qualifica di «lavoratore», debitamente annotata nel passaporto dall'autorita' competente. Costoro sono inscritti di ufficio nella lista anche quando siano stati cancellati dal registro della popolazione stabile, purche' riconosciuti in possesso di uno dei requisiti valevoli per l'inscrizione a termini dell'art. 2.
tolto: Lo stesso trattamento viene fatto a coloro che, anche per semplice notorieta', risultino emigrati all'estero, a scopo di lavoro, da almeno due anni.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 7 APRILE 2025, N. 56
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:regio.decreto:1928-09-02;1993~art19 · fonte del testo
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