Art. 43 — T. U. 1926, art. 39
Provvedimento abrogato dalla l. 7 aprile 2025, n. 56.
Abrogato dal 9 maggio 2025
Provvedimento abrogato dalla l. 7 aprile 2025, n. 56.
Abrogato dal 9 maggio 2025
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2 versioni dal 1928
Confronto con la versione in vigore dal 8 settembre 1928 al 9 maggio 2025. 344 parole tolte, 9 parole aggiunte in 11 capoversi.
tolto: Entro il ventesimo giorno successivo a quello della pubblicazione del decreto di convocazione del collegio unico nazionale, a cura del podesta' saranno preparati i certificati di inscrizione nelle liste elettorali, e sara' altresi' provveduto perche' essi siano consegnati agli elettori entro il trentesimo giorno dalla data suddetta. Il certificato, in carta bianca, indica la sezione, alla quale l'elettore appartiene, il luogo della riunione, il giorno e l'ora della votazione.
tolto: Per gli elettori residenti nel comune, la consegna del certificato e' constatata mediante ricevuta dell'elettore o di persona della sua famiglia o addetta al suo servizio.
tolto: Quando la persona, cui fu fatta la consegna, non possa rilasciare ricevuta, il messo la sostituisce con la sua dichiarazione.
tolto: Per gli elettori, residenti fuori del comune, i certificati vengono rimessi dall'ufficio municipale a mezzo del podesta' del comune di loro residenza, quante volte questa sia conosciuta.
tolto: Gli elettori, a partire dal giovedi' precedente l'elezione fino al giorno e nel giorno stesso dell'elezione, possono, personalmente e contro annotazione in apposito registro, ritirare il certificato di inscrizione nella lista, qualora non lo abbiano ricevuto.
tolto: Quando un certificato vada perduto o sia divenuto inservibile, l'elettore ha diritto, presentandosi personalmente nei cinque giorni antecedenti l'elezione e nel giorno stesso della elezione e contro annotazione in altro apposito registro, di ottenerne dal podesta' un altro, su carta verde, sul quale deve dichiararsi che e' un duplicato.
tolto: Qualora i certificati elettorali non siano distribuiti o siano distribuiti irregolarmente, il presidente della Commissione provinciale elettorale, previ sommari accertamenti, puo' nominare un commissario che intervenga presso il comune per la distribuzione dei certificati.
tolto: Ai fini del presente articolo, l'ufficio comunale resta aperto quotidianamente, anche nei giorni festivi, dal decimo giorno antecedente l'elezione, almeno dalle ore 9 alle 19.
tolto: Nel giorno della votazione l'ufficio dovra' essere aperto dalle ore 7 alle ore 19.
tolto: Il podesta', il segretario comunale e gli impiegati comunali addetti all'ufficio della distribuzione dei certificati, che contravvengono alle presenti disposizioni, sono passibili di multa da lire 300 a 3000.
tolto: Pel reato previsto dal presente articolo il procuratore del Re deve procedere per citazione direttissima.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 7 APRILE 2025, N. 56
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
urn:nir:stato:regio.decreto:1928-09-02;1993~art43 · fonte del testo
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