Art. 117 — T. U. 1926, art. 117

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[1]Qualunque elettore puo' promuovere l'azione penale, costituendosi parte civile, pei delitti contemplati nel presente titolo.

[2]Salvo nei casi previsti dell'ultimo comma dell'art. 113 e dal comma terzo dell'art. 116, l'autorita' giudiziaria compie l'istruttoria, ma non fa luogo al giudizio finche' la Camera dei deputati non abbia, in caso di elezione, emesso su questa le sue deliberazioni.

[3]L'azione penale si prescrive nel termine di due anni dalla data della deliberazione definitiva della Camera sulla elezione o dall'ultimo atto del processo, ma l'effetto interruttivo non puo' prolungare la durata dell'azione penale per un tempo che superi la meta' del detto termine di due anni.

[4]Ai pubblici ufficiali imputati di taluno dei reati contemplati nella presente legge non sono applicabili le disposizioni degli articoli 8 e 158 del Regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148, testo unico della legge comunale e provinciale.

Testo in vigore dal 8 settembre 1928 al 9 maggio 2025

Norme correlate

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urn:nir:stato:regio.decreto:1928-09-02;1993~art117 · fonte del testo

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