Art. 26 — T. U. 1926, art. 24
Provvedimento abrogato dalla l. 7 aprile 2025, n. 56.
Abrogato dal 9 maggio 2025
Provvedimento abrogato dalla l. 7 aprile 2025, n. 56.
Abrogato dal 9 maggio 2025
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1928
Confronto con la versione in vigore dal 8 settembre 1928 al 9 maggio 2025. 193 parole tolte, 9 parole aggiunte in 6 capoversi.
tolto: Ogni cittadino, nel termine indicato nell'articolo 22, puo' reclamare alla Commissione elettorale della provincia contro qualsiasi inscrizione, cancellazione, diniego d'inscrizione od omissione di cancellazione negli elenchi proposti dal podesta'.
tolto: I reclami possono anche essere presentati nello stesso termine al podesta' che, per mezzo del segretario comunale, ne rilascera' ricevuta e li trasmettera' alla Commissione elettorale della provincia.
tolto: Se il reclamo, col quale s'impugna mia inscrizione, e' presentato al podesta', questi, entro i tre giorni successivi alla presentazione, deve farlo notificare alla parte interessata; salvo che il reclamante non dichiari di voler eseguire direttamente la notificazione, per mezzo di ufficiale giudiziario di pretura o di usciere dell'ufficio di conciliazione.
tolto: Nelle notificazioni devono essere indicati la persona che reclama e il motivo del reclamo.
tolto: La persona, della quale e' impugnata l'inscrizione, puo', entro tre giorni dall'avvenuta notificazione, presentare un contro reclamo, coi documenti che credera' utili, allo stesso podesta', che ne deve rilasciare ricevuta.
tolto: Se il reclamo che impugna un'inscrizione e' presentato alla Commissione elettorale provinciale, il reclamante deve dimostrare di aver fatto eseguire la notificazione alla parte interessata, per mezzo di ufficiale giudiziario di pretura o di usciere dell'ufficio di conciliazione, nei termini stabiliti.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 7 APRILE 2025, N. 56
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:regio.decreto:1928-09-02;1993~art26 · fonte del testo
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