Art. 116 — T. U. 1926, art. 116
Provvedimento abrogato dalla l. 7 aprile 2025, n. 56.
Abrogato dal 9 maggio 2025
Provvedimento abrogato dalla l. 7 aprile 2025, n. 56.
Abrogato dal 9 maggio 2025
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2 versioni dal 1928
Confronto con la versione in vigore dal 8 settembre 1928 al 9 maggio 2025. 321 parole tolte, 9 parole aggiunte in 7 capoversi.
tolto: Chiunque concorre all'ammissione al voto di chi non ne ha il diritto od alla esclusione di chi lo ha, o concorre a permettere ad un elettore non fisicamente impedito di farsi assistere da, altri nella votazione, e il medico, che a tale scopo abbia rilasciato un certificato non conforme al vero, sono puniti con la detenzione estensibile a sei mesi e con multa da lire 50 a 500. Se tali reati sono commessi da coloro che appartengono all'ufficio elettorale, i colpevoli sono puniti con la detenzione estensibile ad un anno e con multa da lire 50 a 1000.
tolto: Chiunque, appartenendo all'ufficio elettorale, con atti od omissioni contrari alla legge, rende impossibile il compimento delle operazioni elettorali o cagiona la nullita' dell'elezione o ne altera il risultato o si astiene dalla proclamazione dell'esito delle votazioni, e' punito con la detenzione da sei mesi a tre anni e con la multa da lire 500 a 5000.
tolto: Chiunque, appartenendo all'ufficio elettorale, impedisce la trasmissione prescritta dalla legge di liste di elettori, di carte, pieghi, schede od urne, rifiutandone la consegna od operandone il trafugamento, e' punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da lire 500 a 5000.
tolto: In tali casi il colpevole sara' immediatamente arrestato e giudicato dal tribunale per citazione direttissima.
tolto: Il segretario dell'ufficio elettorale, che rifiuta d'inscrivere o allegare nel processo verbale proteste o reclami di elettori, e' punito con la detenzione estensibile a sei mesi e con la multa da lire 50 a 1000.
tolto: Chiunque, al fine di votare senza averne diritto o di votare un'altra volta, faccia indebito uso del certificato elettorale, e' punibile con la pena della detenzione estensibile a tre mesi o con la multa sino a lire 3000.
tolto: Chiunque, nel fine d'impedire comunque il libero esercizio del diritto elettorale, faccia incetta di certificati elettorali e' punito con la detenzione fino a tre mesi o con la multa sino a lire 3000.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 7 APRILE 2025, N. 56
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:regio.decreto:1928-09-02;1993~art116 · fonte del testo
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