Art. 112 — T. U. 1923, art. 113

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 8 febbraio 1926 al 16 dicembre 2010. Leggi il testo vigente →

[1]I pubblici uffiziali, impiegati, agenti o incaricati di una pubblica amministrazione, i quali, abusando delle loro funzioni, direttamente o col mezzo di istruzioni date alle persone loro dipendenti in via gerarchica, si adoperino a costringere gli elettori a firmare una dichiarazione di candidatura od a vincolare i suffragi degli elettori a favore od in pregiudizio di determinati candidati o ad indurli all'astensione, sono puniti con la detenzione da tre mesi ad un anno e con multa da lire 100 a 2000.

[2]La predetta multa e la detenzione si applicano ai ministri di un culto, che con allocuzioni o discorsi in luoghi destinati al culto o in riunioni di carattere religioso o con promesse o minacce spirituali si adoperano a costringere gli elettori a firmare una dichiarazione di candidatura od a vincolare i voti degli elettori a favore od in pregiudizio di determinati candidati o ad indurli all'astensione.

Testo in vigore dal 8 febbraio 1926 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:regio.decreto:1926-01-17;118~art112 · fonte del testo

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