Art. 111 — T. U. 1923, art. 112
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1926
Confronto con la versione in vigore dal 8 febbraio 1926 al 16 dicembre 2010. 136 parole tolte, 10 parole aggiunte in 2 capoversi.
tolto: Chiunque usa violenza o minaccia ad un elettore od ai suoi prossimi congiunti per costringerli a firmare una dichiarazione di candidatura od a votare in favore di un determinato candidato o ad astenersi dal firmare una dichiarazione di candidatura, o dall'esercitate il diritto elettorale, o, con notizie da lui conosciute false, con raggiri od artifizi, ovvero con qualunque mezzo illecito atto a diminuire la liberta' degli elettori, esercita pressione per costringerli a firmare una dichiarazione di candidatura od a votare in favore di determinati candidati, o ad astenersi dal firmare una dichiarazione di candidatura o dallo esercitare il diritto elettorale, e' punito colla pena della detenzione estensibile ad un anno e con multa da lire 50 a 1000.
tolto: Alle pressioni fatte a nome di classi di persone o di associazioni e' applicato il massimo della pena.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:regio.decreto:1926-01-17;118~art111 · fonte del testo
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