Art. 12 — T. U. 1923, art. 12
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1926
Confronto con la versione in vigore dal 8 febbraio 1926 al 16 dicembre 2010. 260 parole tolte, 10 parole aggiunte in 7 capoversi.
tolto: Alla domanda si uniscono i documenti necessari a provare che il richiedente possiede i requisiti per essere elettore.
tolto: Il richiedente, che non sia nato nel Comune nella cui lista domanda di essere inscritto, deve allegare copia dell'atto di nascita.
tolto: Chi, trovandosi inscritto nel registro della popolazione stabile o nelle liste elettorali di un Comune diverso dal Comune, in cui ha trasferito da almeno sei mesi la propria residenza, vuol essere inscritto nelle liste elettorali di quest'ultimo, e chi, pur non avendovi la residenza, vuol essere inscritto nelle liste elettorali del Comune, dove ha la sede principale dei propri affari od interessi, deve presentare domanda firmata al sindaco di esso, unendovi la prova di aver rinunciato alla inscrizione nelle liste dell'altro Comune con dichiarazione firmata fatta al sindaco del Comune stesso.
tolto: Chi, trovandosi inscritto nelle liste elettorali di un Comune, vuole rimanervi, malgrado abbia trasferito la propria residenza in altro Comune e sia in questo inscritto nel registro della popolazione stabile, deve unire alla domanda una conforme dichiarazione firmata, della quale il sindaco del Comune, nelle cui liste l'elettore vuole rimanere inscritto, da' immediata notizia al sindaco dell'altro Comune.
tolto: Le domande, di cui ai precedenti comma, possono da chi non sappia sottoscrivere essere fatte nelle forme indicate nell'ultimo comma dell'art. 11 della presente legge.
tolto: I documenti, le copie degli atti di nascita, che siano richiesti a tale oggetto, sono esenti da qualunque tassa e spesa.
tolto: La domanda e i documenti annessi devono essere presentati nella segreteria comunale, e il segretario, all'atto della presentazione, ne rilascia ricevuta, con indicazione dei documenti allegati.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:regio.decreto:1926-01-17;118~art12 · fonte del testo
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