Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 54/1970

    Altra decisione
    2 aprile 1970

    Una questione di legittimità costituzionale per contrasto con gli artt. 5, 128 e 130 della Costituzione degli artt. 99 e 103 del R.D. 3 marzo 1934, n. 383, e successive modificazioni, motivata sotto il profilo della rilevanza nel senso che una deliberazione comunale sottoposta a controllo della G.P.A. necessiterebbe, se dedotta in giudizio, dell'approvazione tutoria per ottenere una efficacia equiparata a quella di una confessione, esige un nuovo esame sulla rilevanza da parte del giudice a quo: sia al fine di stabilire se occorra o meno la stessa approvazione tutoria per l'efficacia della delibera in questione quale mezzo di prova liberamente valutabile dal giudice, anche in riferimento al comportamento processuale delle parti; sia al fine di acclarare se nella specie la G.P.A. abbia esercitato un controllo di merito, previsto dalle disposizioni denunciate, o non invece un controllo di legittimità eventualmente suscettibile come tale di disapplicazione da parte dello stesso giudice ordinario.

    Art. 5 cost. · Art. 128 cost. · Art. 130 cost. · Art. 99 Testo unico della legge comunale e provinciale

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 13 giugno 1990

Confronto con la versione in vigore dal 1 luglio 1947 al 13 giugno 1990. 195 parole tolte, 13 parole aggiunte in 5 capoversi.

tolto: Nei comuni aventi popolazione superiore ai 100.000 abitanti o che, pur non avendo popolazione superiore ai 100.000 abitanti, siano capoluoghi di provincia, oltre che nei casi indicati ai numeri da 1 a 4 e da 9 a 14 dell'articolo precedente, sono sottoposte ad approvazione della Giunta provinciale amministrativa le deliberazioni che riguardino i seguenti oggetti:aggiunto: Testo unico-art. 99

tolto: 1) liti attive o passive e transazioni per in valore eccedente le L. 1.000.000 o di valore indeterminato;

tolto: 2) impieghi di danaro che superano nell'anno le L. 2.000.000, quando non si volgano alla compra di stabili ed a mutui con ipoteca o a depositi presso gli Istituti di credito autorizzati dalla legge od all'acquisto di titoli emessi o garantiti dallo Stato;

tolto: 3) alienazioni di immobili, di titoli del debito pubblico, di semplici titoli di credito o di azioni industriali, quando il valore del contratto superi la somma di L. 2.000.000, nonche' la costituzione di servitu' passive o di enfiteusi, quando il valore del fondo ecceda la somma anzidetta;

tolto: 4) locazioni e conduzioni di immobili oltre i dodici anni o quando l'importo complessivo del contratto superi la somma di L. 1.000.000.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 8 GIUGNO 1990, N. 142

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 8 giugno 1990, n. 142

    La L. 8 giugno 1990, n. 142 ha disposto (con l'art. 64, comma 1, alinea) l'abrogazione del presente articolo "Salvo quanto previsto dall'articolo 59, comma 2".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1934-03-03;383~art99 · fonte del testo

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