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[1]Nei comuni aventi popolazione superiora ai 100.000 abitanti, sono sottoposte all'approvazione della Giunta provinciale amministrativa le deliberazioni che riguardano i seguenti oggetti:

[2]1° bilancio preventivo e storni di fondi da una categoria all'altra del bilancio medesimo;

[3]2° spese vincolanti il bilancio per oltre cinque anni, salvo il disposto del 2° comma dell'articolo 332;

[4]3° applicazione dei tributi e regolamenti relativi;

[5]4° acquisto di azioni industriali;

[6]5° liti attive o passive e transazioni per un valore eccedente le lire 50.000;

[7]6° impieghi di denaro, che eccedono nell'anno le lire 100.000, quando non si volgano alla compra di stabili od a mutui con ipoteca, o a depositi presso gli istituti di credito autorizzati dalla legge, od all'acquisto di titoli emessi o garantiti dallo Stato;

[8]7° alienazioni di immobili, di titoli del debito pubblico, di semplici titoli di credito o di azioni industriali, quando il valore del contratto superi la somma di lire 100.000, nonche' la costituzione di servitu' o di enfiteusi, quando il valore del fondo ecceda la somma suddetta;

[9]8° locazioni e conduzioni di immobili oltre i 12 anni;

[10]9° prestiti di qualsiasi natura;

[11]10° assunzione diretta dei pubblici servizi;

[12]11° piani regolatori edilizi e di ampliamento;

[13]12° cambiamenti nella classificazione delle strade e progetti per l'apertura e ricostruzione delle medesime;

[14]13° regolamenti di uso dei beni comunali, di igiene, edilita', polizia locale e quelli concernenti le istituzioni che appartengono al comune;

[15]14° ordinamento degli uffici e servizi e regolamenti concernenti il trattamento economico e lo stato giuridico del personale.

[16]((Per i Comuni capoluoghi di provincia, salvo il disposto dell'art. 332, le deliberazioni riguardanti il bilancio preventivo e quelle che importino impegni ultraquinquennali sono sottoposte all'approvazione del Ministro per l'interno, che provvede, sentito il parere della Giunta provinciale amministrativa e della Commissione centrale per la finanza locale.

[17]Al Ministro per l'interno e', inoltre, trasmesso mensilmente da ciascun prefetto un elenco delle altre deliberazioni dell'amministrazione dal rispettivo capoluogo, che impegnino con un principio di spesa continuativa i bilanci futuri. Entro trenta giorni dalla recezione dell'elenco il Ministro puo' chiedere la trasmissione delle deliberazioni, comprese nell'elenco, che danno luogo ad osservazioni ed avocarne a se l'approvazione, sentite la Giunta provinciale amministrativa e la Commissione centrale per la finanza locale.

[18]Fino alla scadenza del suindicato termine e, in caso di richiesta della deliberazione, fino al provvedimento del Ministro per l'interno l'esecuzione dell'atto rimane sospesa)).

Testo in vigore dal 8 settembre 1937 al 1 luglio 1947

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 54/1970

    Altra decisione
    2 aprile 1970

    Una questione di legittimità costituzionale per contrasto con gli artt. 5, 128 e 130 della Costituzione degli artt. 99 e 103 del R.D. 3 marzo 1934, n. 383, e successive modificazioni, motivata sotto il profilo della rilevanza nel senso che una deliberazione comunale sottoposta a controllo della G.P.A. necessiterebbe, se dedotta in giudizio, dell'approvazione tutoria per ottenere una efficacia equiparata a quella di una confessione, esige un nuovo esame sulla rilevanza da parte del giudice a quo: sia al fine di stabilire se occorra o meno la stessa approvazione tutoria per l'efficacia della delibera in questione quale mezzo di prova liberamente valutabile dal giudice, anche in riferimento al comportamento processuale delle parti; sia al fine di acclarare se nella specie la G.P.A. abbia esercitato un controllo di merito, previsto dalle disposizioni denunciate, o non invece un controllo di legittimità eventualmente suscettibile come tale di disapplicazione da parte dello stesso giudice ordinario.

    Art. 5 cost. · Art. 128 cost. · Art. 130 cost. · Art. 99 Testo unico della legge comunale e provinciale

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 8 settembre 1937

Confronto con la versione in vigore dal 17 marzo 1934 al 8 settembre 1937. 141 parole aggiunte in 3 capoversi.

aggiunto: Per i Comuni capoluoghi di provincia, salvo il disposto dell'art. 332, le deliberazioni riguardanti il bilancio preventivo e quelle che importino impegni ultraquinquennali sono sottoposte all'approvazione del Ministro per l'interno, che provvede, sentito il parere della Giunta provinciale amministrativa e della Commissione centrale per la finanza locale.

aggiunto: Al Ministro per l'interno e', inoltre, trasmesso mensilmente da ciascun prefetto un elenco delle altre deliberazioni dell'amministrazione dal rispettivo capoluogo, che impegnino con un principio di spesa continuativa i bilanci futuri. Entro trenta giorni dalla recezione dell'elenco il Ministro puo' chiedere la trasmissione delle deliberazioni, comprese nell'elenco, che danno luogo ad osservazioni ed avocarne a se l'approvazione, sentite la Giunta provinciale amministrativa e la Commissione centrale per la finanza locale.

aggiunto: Fino alla scadenza del suindicato termine e, in caso di richiesta della deliberazione, fino al provvedimento del Ministro per l'interno l'esecuzione dell'atto rimane sospesa.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1934-03-03;383~art99 · fonte del testo

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