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((Nei comuni aventi popolazione superiore ai 100.000 abitanti o che, pur non avendo popolazione superiore ai 100.000 abitanti, siano capoluoghi di provincia, oltre che nei casi indicati ai numeri da 1 a 4 e da 9 a 14 dell'articolo precedente, sono sottoposte ad approvazione della Giunta provinciale amministrativa le deliberazioni che riguardino i seguenti oggetti:

  • 1)liti attive o passive e transazioni per in valore eccedente le L. 1.000.000 o di valore indeterminato;
  • 2)impieghi di danaro che superano nell'anno le L. 2.000.000, quando non si volgano alla compra di stabili ed a mutui con ipoteca o a depositi presso gli Istituti di credito autorizzati dalla legge od all'acquisto di titoli emessi o garantiti dallo Stato;
  • 3)alienazioni di immobili, di titoli del debito pubblico, di semplici titoli di credito o di azioni industriali, quando il valore del contratto superi la somma di L. 2.000.000, nonche' la costituzione di servitu' passive o di enfiteusi, quando il valore del fondo ecceda la somma anzidetta;
  • 4)locazioni e conduzioni di immobili oltre i dodici anni o quando l'importo complessivo del contratto superi la somma di L. 1.000.000)).

Testo in vigore dal 1 luglio 1947 al 13 giugno 1990

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 54/1970

    Altra decisione
    2 aprile 1970

    Una questione di legittimità costituzionale per contrasto con gli artt. 5, 128 e 130 della Costituzione degli artt. 99 e 103 del R.D. 3 marzo 1934, n. 383, e successive modificazioni, motivata sotto il profilo della rilevanza nel senso che una deliberazione comunale sottoposta a controllo della G.P.A. necessiterebbe, se dedotta in giudizio, dell'approvazione tutoria per ottenere una efficacia equiparata a quella di una confessione, esige un nuovo esame sulla rilevanza da parte del giudice a quo: sia al fine di stabilire se occorra o meno la stessa approvazione tutoria per l'efficacia della delibera in questione quale mezzo di prova liberamente valutabile dal giudice, anche in riferimento al comportamento processuale delle parti; sia al fine di acclarare se nella specie la G.P.A. abbia esercitato un controllo di merito, previsto dalle disposizioni denunciate, o non invece un controllo di legittimità eventualmente suscettibile come tale di disapplicazione da parte dello stesso giudice ordinario.

    Art. 5 cost. · Art. 128 cost. · Art. 130 cost. · Art. 99 Testo unico della legge comunale e provinciale

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 1 luglio 1947

Confronto con la versione in vigore dal 8 settembre 1937 al 1 luglio 1947. 284 parole tolte, 85 parole aggiunte in 18 capoversi.

Nei comuni aventi popolazione tolto: superiora aggiunto: superiore ai 100.000 abitanti o che, pur non avendo popolazione superiore ai 100.000 abitanti, tolto: sono sottoposte all'approvazione aggiunto: siano capoluoghi di provincia, oltre che nei casi indicati ai numeri da 1 a 4 e da 9 a 14 dell'articolo precedente, sono sottoposte ad approvazione della Giunta provinciale amministrativa le deliberazioni che tolto: riguardano aggiunto: riguardino i seguenti oggetti:

tolto: 1° bilancio preventivo e storni di fondi da una categoria all'altra del bilancio medesimo;

tolto: 2° spese vincolanti il bilancio per oltre cinque anni, salvo il disposto del 2° comma dell'articolo 332;

tolto: 3° applicazione dei tributi e regolamenti relativi;

tolto: 4° acquisto di azioni industriali;

tolto: 5°aggiunto: 1) liti attive o passive e transazioni per tolto: un aggiunto: in valore eccedente le tolto: lire 50.000 aggiunto: L. 1.000.000 o di valore indeterminato;

tolto: 6° impieghi di denaro, che eccedono nell'anno le lire 100aggiunto: 2) impieghi di danaro che superano nell'anno le L. 2.000.000, quando non si volgano alla compra di stabili tolto: od aggiunto: ed a mutui con ipotecatolto: , o a depositi presso gli tolto: istituti aggiunto: Istituti di credito autorizzati dalla leggetolto: , od all'acquisto di titoli emessi o garantiti dallo Stato;

tolto: 7°aggiunto: 3) alienazioni di immobili, di titoli del debito pubblico, di semplici titoli di credito o di azioni industriali, quando il valore del contratto superi la somma di tolto: lire 100 aggiunto: L. 2.000.000, nonche' la costituzione di servitu' aggiunto: passive o di enfiteusi, quando il valore del fondo ecceda la somma tolto: suddetta aggiunto: anzidetta;

Mostra gli altri 10 capoversi cambiati

tolto: 8°aggiunto: 4) locazioni e conduzioni di immobili oltre i tolto: 12 anni;

tolto: 9° prestiti di qualsiasi natura;

tolto: 10° assunzione diretta dei pubblici servizi;

tolto: 11° piani regolatori edilizi e di ampliamento;

tolto: 12° cambiamenti nella classificazione delle strade e progetti per l'apertura e ricostruzione delle medesime;

tolto: 13° regolamenti di uso dei beni comunali, di igiene, edilita', polizia locale e quelli concernenti le istituzioni che appartengono al comune;

tolto: 14° ordinamento degli uffici e servizi e regolamenti concernenti il trattamento economico e lo stato giuridico del personale.

tolto: Per i Comuni capoluoghi di provincia, salvo il disposto dell'art. 332, le deliberazioni riguardanti il bilancio preventivo e quelle che importino impegni ultraquinquennali sono sottoposte all'approvazione del Ministro per l'interno, che provvede, sentito il parere della Giunta provinciale amministrativa e della Commissione centrale per la finanza locale.

tolto: Al Ministro per l'interno e', inoltre, trasmesso mensilmente da ciascun prefetto un elenco delle altre deliberazioni dell'amministrazione dal rispettivo capoluogo, che impegnino con un principio di spesa continuativa i bilanci futuri. Entro trenta giorni dalla recezione dell'elenco il Ministro puo' chiedere la trasmissione delle deliberazioni, comprese nell'elenco, che danno luogo ad osservazioni ed avocarne a se l'approvazione, sentite la Giunta provinciale amministrativa e la Commissione centrale per la finanza locale.

tolto: Fino alla scadenza del suindicato termine e, in caso di richiesta della deliberazione, fino al provvedimento del Ministro per l'interno l'esecuzione dell'atto rimane sospesa aggiunto: dodici anni o quando l'importo complessivo del contratto superi la somma di L. 1.000.000.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

urn:nir:stato:regio.decreto:1934-03-03;383~art99 · fonte del testo

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