Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 13 giugno 1990 al 13 ottobre 2000. Leggi il testo vigente →
Articolo abrogato dalla l. 8 giugno 1990, n. 142.
Abrogato dal 13 giugno 1990
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Articolo abrogato dalla l. 8 giugno 1990, n. 142.
Abrogato dal 13 giugno 1990
3 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.
Dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 4, 7 e 8 del regio decreto 2 aprile 1985, n. 3095 (Testo unico di legge 16 luglio 1884, n. 2518 - serie III - con le disposizioni del titolo IV, porti, spiagge e fari, della preesistente legge 20 marzo 1865 sui lavori pubblici); 144, lett. D), n. 6, del regio decreto 3 marzo 1934, n. 383 (Approvazione del te…
Art. 5 cost. · Art. 128 cost. · Art. 23 cost. · Art. 53 cost.
Dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 19, 24 e 25 del R.D. 26 settembre 1904 n. 713 ("Regolamento per la esecuzione della legge 2 aprile 1885, n. 3095, sui porti, spiagge e fari"), dell'art. 18 del citato regolamento come sostituito dal R.D. 12 luglio 1912, n. 974, e del r.d. 31 ottobre 1941, sollevate in riferimento agli art…
Art. 3 cost. · Art. 5 cost. · Art. 128 cost. · Art. 4 Che approva il testo unico della legge 16 luglio 1884, n. 2518, risguardante i porti, fari e spiaggie
riuniti i giudizi in epigrafe: a) dichiara non fondata la questione di legittimità Costituzionale degli artt. 1, 2 e 3 della legge 24 aprile 1941, n. 392, sollevata dal Consiglio di Stato (r.o. n. 689/1980) e dalla Corte d'appello di Milano (r.o. n. 922/1983), in riferimento agli artt. 5, 110 e 128 Cost.; b) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art…
Art. 5 cost. · Art. 110 cost. · Art. 128 cost. · Art. 3 cost.
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
4 versioni dal 1934
Confronto con la versione in vigore dal 11 aprile 1968 al 13 giugno 1990. 1790 parole tolte, 13 parole aggiunte in 107 capoversi.
tolto: Sono obbligatorie le spese concernenti gli oggetti ed i servizi appresso indicati:
tolto: A) Oneri patrimoniali:
tolto: 1. imposte, sovrimposte e tasse;
tolto: 2. conservazione del patrimonio comunale e adempimento degli obblighi relativi;
tolto: 3. pagamento dei debiti esigibili. In caso di liti sono stanziate nel bilancio le somme relative da tenersi in deposito fino alla decisione della causa.
tolto: B) Spese generali:
tolto: 1. ufficio ed archivio comunale;
tolto: 2. istituzioni comunali;
tolto: 3. feste nazionali e solennita' civili;
tolto: 4. manutenzione dei parchi di rimembranza;
tolto: 5. manutenzione e custodia dei sepolcreti di guerra e delle sepolture militari esistenti nei cimiteri civili, salvo rispettivamente i rimborsi e i contributi a carico dello Stato;
tolto: 6. stipendi, assegni ed indennita' spettanti al segretario ed agli altri impiegati, agenti e salariati;
tolto: 7. quota spettante al segretario sui proventi dei diritti di segreteria;
tolto: 8. indennita' di trasferimento al segretario;
tolto: 9. contributi al monte pensioni per gli insegnanti elementari, alla cassa di previdenza per le pensioni dei sanitari, e alle casse di previdenza per le pensioni agli impiegati e salariati degli enti locali e contributi ai fondi di pensione gia' istituiti dal comune; annualita' e contributi nei premi dipendenti da polizze di assicurazione di rendite vitalizie stipulate a favore del personale impiegato o salariato e dei suoi aventi diritto quale trattamento di previdenza e quiescenza;
tolto: 10. pensioni ed indennita' e quote di pensioni e di indennita' ai personali ed ai loro superstiti aventi titolo al trattamento di quiescenza interamente o parzialmente a carico del Comune;
tolto: 11. contributi per le assicurazioni obbligatorie per la invalidita' e la vecchiaia, contro la disoccupazione involontaria e contro la tubercolosi per quei dipendenti, di qualunque categoria, che vi siano soggetti per legge;
tolto: 12. contributi di assicurazione per i casi di malattia a favore del personale dipendente nei territori annessi al Regno, in base all'articolo 3 della legge 26 settembre 1920, n. 1322, all'articolo 2 della legge 19 dicembre 1920, n. 1778 e all'articolo 2 del Regio decreto legge 22 febbraio 1924, n. 211 che sia soggetto all'obbligo della assicurazione, ai sensi del Regio decreto-legge 29 novembre 1925, n. 2146;aggiunto: Testo unico-art. 91
tolto: 13. premi di diligenza da conferirsi sull'ammontare delle oblazioni e delle ammende per contravvenzioni;
tolto: 14. associazione alla raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno e alla «gazzetta ufficiale»;
tolto: 15. servizi dello stato civile, salvo la riscossione dei relativi diritti; indennita' ai pretori per la verifica dei relativi registri; tasse di bollo ed altre spese varie attinenti ai servizi stessi;
tolto: 16. servizio delle riscossioni e dei pagamenti; compilazione dei ruoli speciali di sovrimposta;
tolto: 17. locali per le sedute dei consigli e delle commissioni mobili di leva, arredamento, oggetti di cancelleria, pulizia, riscaldamento dei locali stessi e personale all'uopo occorrente;
tolto: 18. locali e personale assistente al verificatore per la verifica periodica dei pesi e delle misure;
tolto: 19. alloggio ai reali carabinieri, agli ufficiali ed alle truppe di transito, al personale della Regia Aeronautica, della Regia Guardia di finanza e della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale, salvo rimborso a norma di legge;
tolto: 20. locali e mobili per gli uffici dei delegati esattoriali incaricati della gestione delle esattorie e spese per le aste, andate deserte, per l'appalto delle esattorie;
tolto: 21. formazione del nuovo catasto;
tolto: 22. concorso dei comuni nelle spese per l'impianto e la sistemazione dei campi di tiro a segno e per la dotazione di armamento;
tolto: 23. sgravi e rimborsi di quote inesigibili di imposte, sovraimposte e tasse;
tolto: 24. rimborso di spese forzose agli amministratori;
tolto: 25. indennita' di carica al Podesta' e vice-podesta', quando siano autorizzate dal Ministro dell'Interno;
tolto: 26. spese di liti e di atti a difesa delle ragioni del comune;
tolto: 27. registro di popolazione, spese per censimenti;
tolto: 28. spese a carico del comune per inchieste, ispezioni, verifiche ordinate da autorita' superiori e per l'esecuzione di provvedimenti d'ufficio;
tolto: 29. stipendio all'archivista e spese d'ufficio dell'archivio notarile mandamentale istituito a richiesta dei comuni;
tolto: 30. contributi all'istituto nazionale di assistenza e previdenza a favore degl'impiegati degli enti locali, per i posti non coperti;
tolto: 31. canoni di manutenzione delle linee telegrafiche;
tolto: 32. canoni per gli uffici telegrafici nei capoluoghi di mandamento ed in quelli di frontiera;
tolto: 33. servizi di requisizione dei quadrupedi e veicoli per il Regio Esercito;
tolto: 34. quote di concorso nelle spese consorziali.
tolto: C) Polizia locale, sanita' ed igiene:
tolto: 1. servizi di polizia locale e personale relativo;
tolto: 2. spesa per la nettezza delle vie e piazze pubbliche e sgombro delle nevi;
tolto: 3. stipendi, assegni ed indennita' spettanti agli ufficiali sanitari e funzionamento degli uffici e servizi di igiene;
tolto: 4. stipendi, assegni ed indennita' spettanti ai veterinari addetti ai servizi di vigilanza ed assistenza zooiatrica ed alla direzione dei pubblici macelli;
tolto: 5. contributi alla cassa di previdenza dei sanitari ed alle casse di previdenza per le pensioni agli impiegati degli enti locali;
tolto: 6. illuminazione nei comuni dove sia gia' stabilita e, in ogni caso, nei comuni, frazioni o borgate, con popolazione agglomerata superiore ai 1.000 abitanti;
tolto: 7. contributi pel funzionamento dei laboratori provinciali d'igiene e profilassi e relative sezioni distaccate; funzionamento dei laboratori d'igiene e profilassi conservati nei comuni con popolazione superiore ai 150.000 abitanti;
tolto: 8. vaccinazione e tenuta dei registri relativi;
tolto: 9. distribuzione del chinino di Stato;
tolto: 10. farmacie, la cui istituzione, per le condizioni locali, per la speciale posizione topografica, per le difficolta' delle comunicazioni e per la lontananza delle farmacie dei comuni contermini, sia stata resa obbligatoria dal Prefetto, sentiti il Consiglio provinciale di sanita' e la Giunta provinciale amministrativa;
tolto: 11. trasporto dei cadaveri al cimitero, provvista di casse funebri;
tolto: 12. istituzione e funzionamento di dispensari per la profilassi e la cura gratuita della sifilide nei comuni capoluoghi di provincia ed in quelli non capoluoghi aventi popolazione superiore a 30.000 abitanti, nonche' in quelli nei quali sia stata ravvisata, per speciali circostanze locali e per notevole diffusione della malattia, la necessita' di tale istituzione;
tolto: 13. contributi ai consorzi provinciali antitubercolari;
tolto: 14. costruzione, manutenzione ed esercizio delle opere di provvista di acqua potabile, delle fognature e dei cimiteri;
tolto: 15. prevenzione delle malattie infettive; impianto e funzionamento dei locali d'isolamento;
tolto: 16. costruzione, manutenzione ed esercizio dei macelli pubblici nei comuni con popolazione superiore ai 6.000 abitanti;
tolto: 17. impianto, manutenzione ed esercizio dei mercati all'ingrosso dei prodotti della pesca e di quelli per la vendita al dettaglio dei prodotti stessi, nei comuni pei quali sussiste tale obbligo;
tolto: 18. prevenzione e cura della pellagra;
tolto: 19. vigilanza sui cani randagi;
tolto: 20. spese per le fiere ed i mercati.
tolto: D) sicurezza pubblica e giustizia:
tolto: 1. ufficio del conciliatore;
tolto: 2. compilazione degli elenchi dei cittadini aventi i requisiti per essere nominati accessori;
tolto: 3. trasporto degli alienati al manicomio;
tolto: 4. servizi di estinzione degli incendi nei comuni capoluoghi di provincia ed in tutti gli altri comuni con popolazione superiore ai 40.000 abitanti.
tolto: E) Opere pubbliche:
tolto: 1. sistemazione e manutenzione delle strade e piazze pubbliche; dei giardini, delle ville e passeggiate pubbliche; contributi nelle spese di sistemazione e manutenzione delle strade vicinali soggette al pubblico transito;
tolto: 2. assicurazione contro gli infortuni sul lavoro degli operai addetti ai lavori in economia;
tolto: 3. contributi nelle opere idrauliche di quinta categoria;
tolto: 4. contributi nelle opere di ristabilimento e di manutenzione attinenti alle vie di navigazione interna di seconda, terza e quarta classe;
tolto: 5. contributi nelle opere di miglioramento e di manutenzione dei porti di prima, seconda e terza classe della seconda categoria e dei porti di quarta classe e relativi fari e fanali;
tolto: 6. contributi per la costruzione delle strade di accesso alle stazioni ferroviarie ed ai porti e delle strade di allacciamento delle frazioni e dei comuni isolati.
tolto: F) Educazione nazionale:
tolto: 1. costruzione, manutenzione ed arredamento degli edifici per le scuole elementari; riscaldamento ed illuminazione degli stessi edifici;
tolto: 2. personale inserviente addetto alle scuole medesime;
tolto: 3. somministrazione dei locali e dei mobili per gli uffici degli ispettori scolastici e dei direttori didattici governativi, arredamento, illuminazione, riscaldamento, custodia e pulizia di detti locali, nonche' fornitura degli stampati ed oggetti di cancelleria occorrenti per i suindicati uffici;
tolto: 4. alloggio ai maestri delle scuole di confine;
tolto: 5. fornitura di mobili e contributi per le biblioteche scolastiche popolari;
tolto: 6. stipendi al personale di segreteria e di servizio delle regie scuole di avviamento al lavoro, tranne quelle relative al personale addetto alle Regie scuole di avviamento proveniente dalle scuole complementari della Lucania e della Sardegna, che fanno carico allo Stato;
tolto: 7. somministrazione, manutenzione, ed arredamento di locali, illuminazione, riscaldamento e spese varie d'ufficio per le Regie scuole secondarie di avviamento al lavoro, per i licei, i ginnasi e gli istituti magistrali, e spese per il personale di servizio degli istituti magistrali, meno quelli della Sardegna e della Lucania;
tolto: 8. somministrazione, adattamento e manutenzione dei locali per gli istituti nautici e relativa illuminazione e riscaldamento, mobili, materiale non scientifico, ed oggetti di segreteria;
tolto: 9. somministrazione e manutenzione dei locali, illuminazione, riscaldamento e provvista di acqua per le Regie scuole industriali e commerciali e per le scuole tecniche di ogni tipo di nuova istituzione;
tolto: 10. custodia, illuminazione e riscaldamento delle palestre e degli stadi di proprieta' dell'Opera nazionale Balilla;
tolto: 11. somministrazione dei locali ai comitati comunali dell'Opera nazionale Balilla;
tolto: 12. contributi a favore delle Regie universita' e dei Regi istituti d'istruzione superiore;
tolto: 13. contributi ai patronati scolastici e somministrazione dei locali adibiti al servizio dell'assistenza scolastica;
tolto: 14. contributo a favore dell'ente italiano per le audizioni radiofoniche, pei comuni la cui popolazione superi i 1.000 abitanti.
tolto: G) Agricoltura:
tolto: 1. festa degli alberi;
tolto: 2. giudizi di rivendicazione ed affrancazione degli usi civici e operazioni di sistemazione dei demani comunali e terre comuni;
tolto: 3. contributi alle cattedre ambulanti di agricoltura;
tolto: 4. costruzione e manutenzione dei depositi comunali di concime;
tolto: 5. lotta contro le cavallette e contro la formica argentina;
tolto: 6. somministrazione dei locali e dei mobili per le stazioni di monta ippica, provvista di acqua ed illuminazione dei detti locali.
tolto: H) Assistenza e beneficenza:
tolto: 1. servizio di assistenza medico-chirurgica ed ostetrica a beneficio esclusivo dei Poveri, in quanto non sia provveduto da particolari istituzioni;
tolto: 2. contributi alla cassa di previdenza dei sanitari ed alle Casse di previdenza per le pensioni agli impiegati degli enti locali;
tolto: 3. somministrazione gratuita di medicinali ai poveri, se ed in quanto a tale somministrazione non si provveda da locali istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza;
tolto: 4. rimborso delle spese di spedalita' degli ammalati poveri appartenenti al comune per domicilio di soccorso, a norma di legge;
tolto: 5. contributi nelle spese di assistenza degli infanti illegittimi abbandonati o esposti all'abbandono;
tolto: 6. mantenimento degli inabili al lavoro;
tolto: 7. somministrazione dei locali ai comitati di patronato per la protezione della maternita' ed infanzia;
tolto: 8) somministrazione del contributo a favore delle farmacie rurali.
tolto: I) Culto:
tolto: conservazione degli edifici serventi al culto pubblico nel caso di insufficienza di altri mezzi per provvedervi.
tolto: L) e in generale tutte le altre spese che siano poste a carico dei comuni da disposizioni legislative.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 8 GIUGNO 1990, N. 142
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
La nota di aggiornamento ufficiale
L. 8 giugno 1990, n. 142
La L. 8 giugno 1990, n. 142 ha disposto (con l'art. 64, comma 1, alinea) l'abrogazione del presente articolo "Salvo quanto previsto dall'articolo 59, comma 2".
urn:nir:stato:regio.decreto:1934-03-03;383~art91 · fonte del testo
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