tolto: 3) di locazione di fondi rustici, fabbricati od altri immobili, se il canone complessivo non superi le lire 1.500.000 e la durata del contratto non ecceda i nove anni;
tolto: c) per i comuni con popolazione superiore ai 20.000 e non ai 100.000 abitanti, quando si tratti:
tolto: 1) di contratti il cui valore complessivo e giustificato non ecceda le lire 750.000;
tolto: 2) di spesa che non superi annualmente le lire 150.000 ed il comune non resti obbligato oltre i cinque anni, sempre che per lo stesso oggetto non vi sia altro contratto, computato il quale si oltrepassi il limite anzidetto;
tolto: 3) di locazioni di fondi rustici, fabbricati od altri immobili, se il canone complessivo non superi le lire 750.000 e la durata del contratto non ecceda i nove anni;
tolto: d) per gli altri comuni, quando si tratti:
tolto: 1) di contratti il cui valore complessivo e giustificato non ecceda le lire 400.000;
tolto: 2) di spesa che non superi annualmente le lire 75.000 ed il comune non resti obbligato oltre i cinque anni, sempre che per lo stesso oggetto non vi sia altro contratto, computato il quale si oltrepassi il limite anzidetto;
tolto: 3) di locazione di fondi rustici, fabbricati od altri immobili, se il canone complessivo non superi le lire 400.000 e la durata del contratto non ecceda i nove anni.
tolto: Anche all'infuori dei casi previsti nel comma secondo, il Prefetto puo' consentire che i contratti seguano a licitazione privata, quando tale forma di appalto risulti piu' vantaggiosa per l'Amministrazione.
tolto: Puo' anche autorizzare la trattativa privata, allorche' ricorrano circostanze eccezionali e ne siano evidenti la necessita' e la convenienzaaggiunto: COMMA ABROGATO DALLA L. 8 GIUGNO 1990, N. 142. COMMA ABROGATO DALLA L. 8 GIUGNO 1990, N. 142. COMMA ABROGATO DALLA L. 8 GIUGNO 1990, N. 142.